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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).



mercoledì 5 aprile 2017

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Genitori che spariscono: addebito nel caso del padre che non dà più notizie di sè

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Genitori che spariscono: addebito nel caso del padre che non dà più notizie di sè
Accolta la domanda di una donna: apprende solo da una telefonata del trasferimento dell’ex coniuge, che non vuole fare più rientro dal Pakistan dove ha creato una nuova famiglia.
Scatta l’addebito della separazione a carico del coniuge che senza preavviso si trasferisce all’estero e si rifiuta di tornare. Lo dichiara il tribunale di Trento con la sentenza 1026/16, pubblicata dalla sezione civile.
Il collegio dichiara la separazione di una coppia, addebitandola al marito, responsabile di essersi trasferito, inizialmente all’estero per motivi di lavoro, disinteressandosi di moglie e figlio e poi a titolo definitivo in Pakistan, creandosi una nuova famiglia. A confermare la totale assenza dell’uomo anche alcune importanti testimoni (padre e amica della ricorrente), peraltro abituali frequentatori della casa che confermavano l’allontanamento dell’ex senza da un momento all’altro e senza dare preavviso alla donna. Il giudice trentino decide di accogliere le istanze della ricorrente laddove l’uomo, restando contumace, non ha provato che il suo allontanamento dalla residenza familiare venne deciso di comune accordo con la moglie e che comunque «intervenne allorché la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile per il comportamento della ricorrente o per l’emersa incompatibilità della loro rispettiva indole, come pure non ha provato la sussistenza di altre valide ragioni in grado di giustificare la sua condotta contrastante con il dovere di coabitazione». Il che - continua il tribunale - appare sufficiente per accogliere la domanda di addebito, che non trova ulteriore fondamento nel «nuovo rapporto matrimoniale che il convenuto ha instaurato in Pakistan e nella nascita di un’altra figlia che avrebbe avuto dalla sua attuale compagna, non potendosi ritenere che tali circostanze siano adeguatamente provate dall’allegata documentazione relativa a messaggi telefonici, non essendovi alcuna certezza in ordine alla provenienza e, comunque, all’effettiva attendibilità degli stessi». Sulla base di tali elementi, il collegio decide di addebitare la separazione all’uomo.

lunedì 3 aprile 2017

SEPARAZIONE - DIVORZIO - Famiglia: i figli restano ai servizi sociali se la madre continua a ostacolare i rapporti col padre



SEPARAZIONE - DIVORZIO - Famiglia: i figli restano ai servizi sociali se la madre continua a ostacolare i rapporti col padre
La Corte d'appello di Roma ritiene imprescindibile per la revoca del provvedimento disposto in primo grado un mutamento significativo di condotta da parte del genitore alienante
Per tornare a dare fiducia a un genitore e revocare l'affidamento dei suoi figli ai servizi sociali è necessario verificare in concreto un cambiamento significativo della sua condotta, dimostrabile attraverso l'unico risultato della fuoriuscita dei piccoli dalla conflittualità genitoriale.
Con sentenza numero 1927/2017 del 23 marzo (qui sotto allegata), la Corte d'Appello di Roma ha così confermato l'affidamento ai servizi sociali di due bambine, disposto dal Tribunale con collocamento presso la madre e frequentazione del padre con modalità protette sino all'esito del procedimento penale su di lui pendente.
A chiedere in secondo grado la riforma di tale decisione era stata la madre, che, tuttavia, è tornata a casa con un netto diniego da parte del giudice dell'impugnazione. Tale particolare ed eccezionale forma di affidamento, infatti, era stata disposta anche a causa delle gravi responsabilità della donna nella determinazione sia della condizione di disagio personale delle figlie che delle difficoltà relazionali tra queste ultime e la figura paterna (leggi: "Separazione: la madre paga 150 euro per ogni volta che mette i figli contro il padre").
In mancanza di un cambio di rotta significativo da parte della madre, circostanza che non permette di accordarle nuovamente una piena e incondizionata fiducia circa la sua capacità di crescere adeguatamente e per il meglio le bambine in maniera autonoma, restano non solo l'affido delle minori ai servizi sociali e le limitazioni alla responsabilità genitoriale, ma anche le prescrizioni sul percorso psicoterapeutico già intrapreso e le sanzioni di ammonimento e pecuniarie inflitte alla madre per garantire la salvaguardia del benessere psicofisico delle figlie e la conservazione e lo sviluppo della loro relazione con l'altro genitore.