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mercoledì 30 settembre 2015

VERSAMENTI SALTUARI DA PARTE DEL PADRE.



Non bastano i versamenti saltuari in favore del figlio per assolvere il padre dalla violazione degli obblighi di assistenza
La Cassazione boccia le tesi dei giudici di merito. Ai fini dell'esclusione del reato, il giudice dovrà verificare in concreto lo stato di bisogno del bambino per tutto il periodo d'inadempienza

Non sono idonee ad escludere il reato previsto dall'art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) le sole sporadiche e saltuarie contribuzioni che il genitore abbia versato al figlio minore, poiché deve essere valutato il costante inadempimento dell'interessato al suo dovere contributivo, persistente in un ampio arco temporale, nonché la permanenza dello stato di bisogno del bambino per tutto il periodo contestato. 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 39165/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso presentato da una donna contro il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Genova che assolveva il padre di suo figlio dal reato contestatogli ex art. 570 c.p., per l'abbandono morale e materiale in danno del figlio minore sviluppatosi dal 1991 sino alla data della pronuncia (2014). 
I giudici del gravame avevano ritenuto decisive per l'assoluzione, alcune contribuzioni saltuarie e di modesta entità che l'imputato aveva versato nei confronti del bambino. 

Tuttavia, gli Ermellini sono di contrario avviso ed accolgono il ricorso della madre. 
Precisano i giudici che il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, contestato all'interessato "si realizza nell'ipotesi di omessa contribuzione in favore del minore, pur in assenza di una specifica dimostrazione dello stato di bisogno, poiché tale condizione deriva dall'impossibilità del creditore di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza, salva la possibilità dell'obbligato di dimostrare, in senso opposto, la diretta accessibilità di questi a mezzi di sostentamento autonomi".  

Nel caso di specie, il reato non può essere ritenuto insussistente valutando che sporadici versamenti siano adeguati ad escludere in concreto lo stato di bisogno del bambino.  
Neppur può valere la considerazione che la madre e i suoi parenti abbiano contribuito a scongiurare lo stato di indigenza del minore, atteso che l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori e l'intervento di uno dei due, o di terzi, essendo volontario ed eventuale, non esonera l'obbligato inadempiente dalla responsabilità penale.

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei figli destinatari di tali mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitore a contribuire al loro mantenimento. 
È principio pacifico che il reato di cui all'art. 570 c.p., secondo comma, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazioni dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore. 
Per escludere la sussistenza del reato, sarebbe stato necessario accertare una impossibilità ad adempiere del padre, non dovuta ad una sua condotta volontaria, una verifica che non è avvenuta nel caso in esame. 
Pertanto, la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata per un nuovo giudizio al giudice competente. 






lunedì 28 settembre 2015

PERDE L'AFFIDO LA MAMMA CHE LASCIA FIGLIO E MARITO PER ANDARE CON L'AMANTE

In tema di affidamento del minore, nello scegliere il genitore collocatario più idoneo, tenendo in considerazione l'interesse preminente del minore, si deve avere riguardo anche alle consuetudini di vita già acquisite dal minore medesimo. 
 
Lo precisa la Corte d'Appello di Lecce, sezione civile, con la sentenza n. 171/2015 sul gravame proposto da una donna per rivendicare l'affidamento esclusivo della figlia convivente con il padre, nonché per contestare l'addebito della separazione nei suoi confronti. 
In aggiunta al collocamento della figlia presso di lei, la donna ha richiesto ai giudici l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa coniugale e un congruo assegno di mantenimento. 
 
I giudici, tuttavia, negano alla donna le richieste avanzate, considerando che costei aveva abbandonato il marito e la figlia a causa di una relazione extraconiugale. 
 
È questa la vicenda che i giudici considerano determinante per la separazione, in quanto la ricorrente, ancora sposata e senza che vi fossero litigi tra lei e l'ex, aveva intrapreso una relazione fuori dal matrimonio culminata nella nascita di un figlio.
Questo aveva inevitabilmente portato alla separazione e alla convivenza di lei con la nuova famiglia. 
 
All'epoca dei fatti, la figlia aveva sette anni e si è ritrovata a vivere con il padre, con il quale ha sempre intrattenuto un ottimo rapporto. 
Ancora, sono prive di fondamento le rimostranze della madre, che riteneva di aver incontrato spesso la bambina interessandosi a lei, mentre invece risultava che la piccola veniva costantemente affidata alle cure del padre e dei nonni materni. 
 
Rigettate, dunque, le richieste di parte attrice: gli anni trascorsi hanno segnato un solco nei rapporti tra lei e la figlia e decidere di affidare alla donna la bambina, ormai adolescente, finirebbe inevitabilmente per stravolgere i suoi consolidati equilibri di vita.