Non bastano
i versamenti saltuari in favore del figlio per assolvere il padre dalla
violazione degli obblighi di assistenza
La
Cassazione boccia le tesi dei giudici di merito. Ai fini dell'esclusione del
reato, il giudice dovrà verificare in concreto lo stato di bisogno del bambino
per tutto il periodo d'inadempienza
Non sono
idonee ad escludere il reato previsto dall'art. 570 c.p. (Violazione degli
obblighi di assistenza familiare) le sole sporadiche e saltuarie contribuzioni che il
genitore abbia versato al figlio minore, poiché deve essere valutato il costante
inadempimento dell'interessato al suo dovere contributivo, persistente in un
ampio arco temporale, nonché la permanenza dello stato di bisogno del bambino
per tutto il periodo contestato.
Lo ha
stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n.
39165/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso presentato da una donna contro
il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Genova che assolveva il padre
di suo figlio dal reato contestatogli ex art. 570 c.p., per l'abbandono morale
e materiale in danno del figlio minore sviluppatosi dal 1991 sino alla data
della pronuncia (2014).
I giudici
del gravame avevano ritenuto decisive per l'assoluzione, alcune contribuzioni
saltuarie e di modesta entità che l'imputato aveva versato nei confronti del
bambino.
Tuttavia,
gli Ermellini sono di contrario avviso ed accolgono il ricorso della
madre.
Precisano i
giudici che il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, contestato
all'interessato "si realizza nell'ipotesi di omessa contribuzione in
favore del minore, pur in assenza di una specifica dimostrazione dello stato
di bisogno, poiché tale condizione deriva dall'impossibilità del
creditore di procurarsi autonomamente i mezzi
di sussistenza, salva la possibilità dell'obbligato di
dimostrare, in senso opposto, la diretta accessibilità di
questi a mezzi di sostentamento autonomi".
Nel caso di
specie, il reato non può essere ritenuto insussistente valutando che sporadici
versamenti siano adeguati ad escludere in concreto lo stato di bisogno del
bambino.
Neppur può
valere la considerazione che la madre e i suoi parenti abbiano contribuito a
scongiurare lo stato di indigenza del minore, atteso che l'obbligo di
mantenimento grava su entrambi i genitori e l'intervento di uno dei due, o di
terzi, essendo volontario ed eventuale, non esonera l'obbligato inadempiente
dalla responsabilità penale.
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare,
la minore età dei figli destinatari di tali mezzi di sussistenza,
rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato
di bisogno che obbliga i genitore a contribuire al loro
mantenimento.
È principio pacifico che il reato
di cui all'art. 570 c.p., secondo comma, sussiste anche quando uno dei genitori
ometta la prestazioni dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o
inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro
genitore.
Per escludere la sussistenza
del reato, sarebbe stato necessario accertare una impossibilità ad adempiere
del padre, non dovuta ad una sua condotta volontaria, una verifica che non
è avvenuta nel caso in esame.
Pertanto, la sentenza impugnata è
annullata e la causa rinviata per un nuovo giudizio al giudice
competente.