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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).



lunedì 19 ottobre 2015

ALIENAZIONE PARENTALE.



La Sapienza lancia l'allarme Pas: aumentano i casi di alienazione parentale

Mamma non vuole che ti parli. Papà dice che non devo vederti. E in mezzo, loro i figli, vittime di quelli che gli esperti chiamano “rifiuti immotivati”.

I casi di rifiuto o alienazione parentale (Pas) sono in aumento.

Nelle separazioni altamente conflittuali sembra essere frequente il rifiuto di un genitore senza alcuna motivazione, in assenza di abuso o maltrattamento e dunque indotto. Di recente in una ricerca condotta sul territorio romano su famiglie in separazioni altamente conflittuali sono state riscontrate nel 12% dei casi situazioni di alienazione parentale; individuate anche alcune manifestazioni di disagio peculiari nei figli che rifiutano un genitore: diminuzione della stima di sé, depressione, problemi di identità, sintomi psicosomatici e problematiche affettive, perché “mettere un figlio contro l’altro genitore è come mettere il figlio contro se stesso”.

Lo studio. Il fenomeno del rifiuto genitoriale riguarda prevalentemente figli tra i 7 e gli 11 anni. Lo studio presentato ha riguardato 60 famiglie che stanno affrontando procedimenti di separazione giudiziale ad alto conflitto, in cui il giudice ha disposto un’indagine specialistica attraverso l’intervento di un consulente tecnico di ufficio per valutare le personalità di genitori e figli. Le famiglie sono state reclutate attraverso un campione casuale di 10 Consulenti tecnici d’ufficio estratti dall’elenco del Tribunale Ordinario di Roma, in base ai seguenti requisiti: separazione giudiziale con contesa sull’affidamento del figlio; presenza di un rifiuto immotivato di un minore nei confronti del genitore e interruzione delle frequentazioni genitore-figlio da almeno 3 mesi; assenza di abuso o maltrattamento del figlio da parte del genitore rifiutato; assenza di violenza domestica. Su 60 famiglie, in 30 è presente il rifiuto del figlio ad incontrare l’altro genitore. I genitori hanno un’età media tra i 40 e i 45 anni; il tipo di affidamento prevalente al momento di svolgimento della Ctu era condiviso.

L'ansia. Il genitore prevalentemente rifiutato è il padre, ma il dato va considerato in relazione a quello relativo al collocamento prevalente che indica che il minore è più frequentemente presso la madre. I padri vivono prevalentemente soli mentre le madri hanno una percentuale più alta di nuclei composti da nuovo partner e figli. Per le madri, a più alti livelli di ansia corrisponde una maggiore probabilità di presenza di rifiuto. «Dal punto di vista giuridico - osserva l’avvocato Rossi - il fenomeno sta acquistando sempre più una diffusione trasversale, è preoccupante per le dimensioni assunte e per la difficoltà di individuare la soluzione più incisiva e rapida. Il rifiuto immotivato di un figlio a frequentare il genitore separato conduce a una disfunzione relazionale con effetti devastanti nella sfera della corretta crescita psicofisica. Viene posta in discussione l'attuazione del principio della cogenitorialità e si assiste a comportamenti illegittimi da parte del figlio nei confronti del genitore rifiutato o di violazione reiterata dei provvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria. Purtroppo dobbiamo constatare l’inesistenza di uno strumento processuale efficace, il più delle volte ogni rimedio predisposto si dimostra inadatto al raggiungimento dello scopo, cioè quello di ripristinare la relazione genitore rifiutato/figlio».

martedì 6 ottobre 2015

EX MOGLIE CONVIVE



Ex moglie convive con un altro uomo: no al mantenimento
Cass. ord. n. 17856 del 09/09/2015 stabilisce i caratteri della nuova convivenza che escludono il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento.
Ex coniuge convive con nuovo partner
In virtù di oramai consolidati orientamenti giurisprudenziali, l' ordinanza n. 17856 del 09 settembre 2015, non ha fatto altro che confermare e dare una risposta ancora più concreta agli attuali conflitti in materia di relazioni familiari. Si afferma che la convivenza more uxorio del coniuge separato con altro partner, non dà spazio al versamento dell'assegno di mantenimento a suo favore. Affinché l'erogazione dell'assegno di mantenimento sia annullato, è necessario che la relazione dell'ex coniuge col nuovo partner abbia i normali requisiti richiesti per la costituzione di una famiglia di fatto; dunque, devono esserci continuità e stabilità, concetti che oramai godono di un'ampia riconoscenza sociale. 
Il caso: ex moglie convive con un nuovo partner. Ci sono i presupposti per l'assegno di mantenimento?
Nel caso di specie, il marito aveva proposto ricorso contro il decreto che confermava il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie, legata di fatto ad un'altra persona e con la medesima convivente. Il ragionamento della Cassazione fa perno sulla libertà di scelta e sulla capacità di autodeterminazione di una persona adulta. Nell'ottica dell'attuale contesto socio-culturale, risulta ragionevole pensare alla fine di un matrimonio come la fine degli obblighi assistenziali, soprattutto se non viene ravvisato un evidente bisogno (come in questo caso). Ritenere esistenti ed ancora operativi i principi in materia di solidarietà matrimoniale, risulta aberrante, così come risulta contrario al senso etico, voler mantenere in piedi due famiglie parallelamente, per le sole ragioni economiche. In alcuni casi, la Cassazione ha sicuramente assunto un atteggiamento  più rigido, come nel caso del coniuge quasi costretto al versamento dell'assegno di mantenimento, ma ad un'attenta analisi, si evidenzia la diversità dei valori sottesi alle decisioni degli ermellini. Ed è questa la ratio principale in virtù della quale, nel caso dell'ex coniuge convivente con un nuovo partner, non possa darsi luogo ad una riduzione del mantenimento.