Informazioni personali

La mia foto
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).



martedì 6 ottobre 2015

EX MOGLIE CONVIVE



Ex moglie convive con un altro uomo: no al mantenimento
Cass. ord. n. 17856 del 09/09/2015 stabilisce i caratteri della nuova convivenza che escludono il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento.
Ex coniuge convive con nuovo partner
In virtù di oramai consolidati orientamenti giurisprudenziali, l' ordinanza n. 17856 del 09 settembre 2015, non ha fatto altro che confermare e dare una risposta ancora più concreta agli attuali conflitti in materia di relazioni familiari. Si afferma che la convivenza more uxorio del coniuge separato con altro partner, non dà spazio al versamento dell'assegno di mantenimento a suo favore. Affinché l'erogazione dell'assegno di mantenimento sia annullato, è necessario che la relazione dell'ex coniuge col nuovo partner abbia i normali requisiti richiesti per la costituzione di una famiglia di fatto; dunque, devono esserci continuità e stabilità, concetti che oramai godono di un'ampia riconoscenza sociale. 
Il caso: ex moglie convive con un nuovo partner. Ci sono i presupposti per l'assegno di mantenimento?
Nel caso di specie, il marito aveva proposto ricorso contro il decreto che confermava il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie, legata di fatto ad un'altra persona e con la medesima convivente. Il ragionamento della Cassazione fa perno sulla libertà di scelta e sulla capacità di autodeterminazione di una persona adulta. Nell'ottica dell'attuale contesto socio-culturale, risulta ragionevole pensare alla fine di un matrimonio come la fine degli obblighi assistenziali, soprattutto se non viene ravvisato un evidente bisogno (come in questo caso). Ritenere esistenti ed ancora operativi i principi in materia di solidarietà matrimoniale, risulta aberrante, così come risulta contrario al senso etico, voler mantenere in piedi due famiglie parallelamente, per le sole ragioni economiche. In alcuni casi, la Cassazione ha sicuramente assunto un atteggiamento  più rigido, come nel caso del coniuge quasi costretto al versamento dell'assegno di mantenimento, ma ad un'attenta analisi, si evidenzia la diversità dei valori sottesi alle decisioni degli ermellini. Ed è questa la ratio principale in virtù della quale, nel caso dell'ex coniuge convivente con un nuovo partner, non possa darsi luogo ad una riduzione del mantenimento.


Nessun commento:

Posta un commento