La
convivenza more uxorio e la giurisprudenza sulla famiglia di fatto
Le
principali problematiche in materia e le soluzioni giurisprudenziali
La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e
solidaristica che lega due persone in comunione di vita. La situazione di fatto
che si crea è simile, per molti aspetti, al matrimonio. La Cassazione n.
6381/1993 dichiara che la convivenza more uxorio è legittima per il nostro
ordinamento perché non contrasta con il buon costume, l'ordine pubblico e le
norme imperative.
I diritti dei conviventi di fatto
La recente legge Cirinnà n. 76/2016 disciplina la coppia
di fatto e prevede il contratto di convivenza. La nuova normativa
contempla una serie di diritti a favore dei conviventi che restituisce dignità
alle unioni che non contraggono matrimonio. Il partner di un soggetto
dichiarato inabile può essere infatti nominato suo amministratore di sostegno, fargli visita
nei luoghi di ricovero ed esprimere la sua opinione sul trattamento terapeutico
che lo riguarda. Il decesso di uno dei conviventi causata da un illecito altrui
commesso sul posto di lavoro, durante la circolazione stradale o in altre
circostanze, legittima l'altro convivente a chiedere il risarcimento danni da
morte. Il lavoro di uno dei conviventi nell'impresa dell'altro gli attribuisce
il diritto di partecipare agli utili.
La casa familiare nelle convivenze
more uxorio
Durante la convivenza, se la casa che le parti hanno
destinato alla coabitazione è di proprietà esclusiva di uno solo, l'altro non
vanta diritti sulla stessa, perché considerato un semplice
"ospite"(in senso contrario si è espressa la Cassazione con sentenza
n. 17971/2015 aderendo quanto già sancito dalle sentenze n. 7/2014 e n.
7214/2013). In caso di decesso invece il partner superstite subentra nel
contratto d'affitto e, se l'immobile era di proprietà del defunto, mantiene il
diritto di abitazione per un periodo proporzionale alla durata della
convivenza.
Il diritto al mantenimento
La corresponsione dell'assegno
di mantenimento non è contemplata nel caso in cui a separarsi è una coppia
di fatto. L'unica forma di contributo prevista dalla nuova legge
consiste nel diritto agli alimenti, solo se l'ex convivente versa in stato di
bisogno. La misura e durata degli alimenti sono tuttavia stabiliti in base al
periodo della convivenza.
L'affidamento dei figli se si rompe
l'unione more uxorio
I figli naturali nati al di fuori del matrimonio sono
parificati in tutto e per tutto ai figli legittimi nati in costanza di
matrimonio (Dlgs. n. 154/2013). Pertanto, in una coppia
di fatto che si separa, ogni genitore, in assenza di accordo per
gestire la relazione con i figli, può rivolgersi al Tribunale dei Minori.
Spetterà così all'autorità giudiziaria stabilire la misura dell'assegno
di mantenimento, il diritto di visita, l'affidamento e
l'assegnazione della casa familiare.
I contratti di convivenza
I contratti di convivenza presuppongono la
registrazione anagrafica della coppia
di fatto (eterosessuale od omosessuale) presso il Comune di
residenza. La sua stipula si rivela particolarmente utile in caso di
separazione, poiché le parti possono stabilire a priori le rispettive modalità
di contribuzione alle necessità della famiglia di fatto durante la convivenza e
quando questa viene meno.
Le obbligazioni naturali che
scaturiscono dalla convivenza
Il tema delle obbligazioni naturali all'interno delle coppie
di fatto emerge quando la coppia si divide. Tanto per ricordarne
brevemente il significato, l'obbligazione naturale consiste nel pagamento
spontaneo di una somma di denaro o nell'esecuzione spontanea di una
prestazione, per puro ossequio a regole sociali o morali. L'assenza del vincolo
giuridico comporta che le obbligazioni naturali siano soggette a quanto stabilito
dall'art. 2034 C.C.: 1. "Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato
spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la
prestazione sia stata eseguita da un incapace. 2. I doveri indicati dal comma
precedente e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la
ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato non producono altri
effetti". Il convivente che ha elargito somme per il mantenimento
della coppia o della famiglia di fatto (in presenza di figli)
non può pertanto chiederne la restituzione, se sono stati rispettati i principi
di proporzionalità e adeguatezza. Occorre tenere conto altresì dei casi in cui
l'esborso risulta ingente e come tale non riconducibile nell'ambito delle
obbligazioni naturali (Tribunale di Treviso sentenza n. 258/2015; Cassazione n.
18632/2015; Cassazione n. 1266/2016).
La giurisprudenza sulla famiglia di
fatto
Tribunale di Catania sentenza del 20.05.2016: dopo la
separazione della coppia convivente more uxorio, è necessario che il figlio
minore recuperi e mantenga un significativo rapporto con il padre, disponendo
nella fase iniziale una serie d'incontri protetti.
Cassazione penale sentenza n. 8401/2016: riconosce la
configurazione del reato di maltrattamenti art. 572 C.P. quando il destinatario
della condotta illecita è il convivente more uxorio, anche in caso di frequenti e
temporanei allontanamenti dall'abitazione comune da parte dell'imputato.
La risoluzione n. 64/2016 dell'Agenzia delle Entrate
prevede a favore del convivente more uxorio la possibilità di detrarre le
spese sostenute per interventi eseguiti su un'abitazione diversa da quella
principale della coppia.
Ecco, inoltre, alcune massime rilevanti in materia di famiglia di fatto:
"Nell'ambito di un giudizio per il risarcimento
del danno da lesione del rapporto parentale, la questione dell'esistenza o
dell'assenza di una "vita familiare" ex art. 8 Cedu, in assenza di
qualsiasi vincolo di parentela, è anzitutto una questione di fatto e
ricomprende anche le unioni omosessuali" (Trib. Reggio Emilia n. 315/2016)
"L'instaurazione da parte del coniuge divorziato
di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il
tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza
matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la
riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro
coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta
definitivamente escluso" (Cass. n. 2466/2016)
"Nei procedimenti di modifica delle condizioni di
affidamento e mantenimento di prole di genitori non coniugati vige la medesima
regola di tutte le statuizioni in tema di affidamento dei minori, applicata nei
procedimenti di separazione e divorzio, ovvero la modificabilità e
revocabilità, ove ne sorga la necessità, di tutti i provvedimenti emanati"
(Trib. Modena n. 412/2016).
"Al termine di un periodo di convivenza more uxorio può essere stabilito un
compenso economico a favore di un partner solo se questi ha svolto a favore
dell'altro prestazioni che esulano dai normali doveri materiali e morali, quale
il lavoro domestico, il cui assolvimento non dà luogo a risarcimento alcuno,
costituendo obbligazione naturale ex articolo 2034 del Cc, conformemente al
dettato costituzionale di cui all'articolo 2" (Cass. n. 1266/2016).
"L'accordo con il quale due genitori, non legati
da vincolo di coniugio, regolamentano le condizioni di affidamento,
mantenimento, collocamento ed esercizio del diritto di visita, non può essere
stipulato mediante il procedimento di negoziazione assistita. Purtuttavia detto
accordo – stipulato ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 132/2014 – una volta
depositato presso il Tribunale competente, alla luce del diniego del p.m., può
essere considerato alla stregua di un ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c.,
con la conseguenza che il Tribunale deve convocare i genitori ai fini della
ratifica delle conclusioni da loro condivise" (Trib. Como 13 gennaio
2016).
"Va riconosciuta la configurabilità di un danno a
carico della fidanzata non convivente della vittima primaria di un reato, non
rilevando la sussistenza in termini di necessarietà di un rapporto di coniugio,
quanto piuttosto la ravvisabilità e la prova di uno stabile legame tra due
persone, connotato da stabilità e significativa comunanza di vita e di affetti"
(Trib. Firenze n. 1011/2015).
"La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale
che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove
si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato
su un interesse proprio del convivente e diverso da quello derivante da ragioni
di mera ospitalità. Tale interesse assume i connotati tipici di una detenzione
qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto
l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal
convivente proprietario ai danni del convivente non proprietario, legittima
quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di
spoglio" (Cass. n. 19423/2014).