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martedì 20 settembre 2016

Separazioni e divorzi in Comune: non è più possibile prevedere l’assegno di mantenimento

Separazioni e divorzi in Comune: non è più possibile prevedere l’assegno di mantenimento

TAR, Lazio, sez. I Ter, sentenza 07/07/2016 n° 7813

Il TAR Lazio, con la sentenza 7 luglio 2016 n. 7813, dichiara illegittima e annulla la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno, che aveva interpretato l’art. 12 della legge 162/2014 nel senso di consentire accordi di separazione, divorzio, o modifica delle condizioni innanzi all’Ufficiale dello stato civile, che includessero assegni periodici di mantenimento.
A proporre il ricorso, due associazioni: l’AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e Donna chiama donna - Onlus.
Secondo le associazioni ricorrenti, la preclusione contenuta nella legge ha come scopo proprio quello di tutelare i soggetti coinvolti nell’accordo. Il procedimento è molto semplificato, non c’è alcun controllo nel merito dell’accordo ed è prevista solo come facoltativa la presenza dell’avvocato.
Al fine di evitare accordi potenzialmente lesivi di diritti fondamentali dei coniugi, l’art. 12 della legge 162/2014 aveva escluso qualsiasi patto “di trasferimento patrimoniale”.
A fronte della terminologia usata, che parla di “trasferimento” e non di qualsiasi accordo patrimoniale, era stato sollevato il quesito da parte delle Amministrazioni e il Ministero dell’interno, con la circolare n. 19/2014, aveva specificato che la ratio della previsione di cui all’art. 12 è di escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’Ufficiale giudiziario.
Pertanto, l’accordo contenente clausole con carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come ad esempio l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento e qualunque altra utilità economica tra i coniugi, non poteva essere accettato dall’Ufficiale dello stato civile.
Tuttavia, in seguito il Ministero aveva emanato un’altra circolare, modificativa dell’interpretazione precedente che è andata a modificare l’orientamento.
La circolare n. 6 del 24 aprile 2015 ha fornito una nuova interpretazione della locuzione “patti di trasferimento patrimoniale”. 
L’atto specifica che l’impegno di corrispondere il mantenimento ha natura di disposizione negoziale che fa sorgere un rapporto di tipo obbligatorio non produttivo di effetti traslativi su un bene determinato.
Per questo motivo, doveva ritenersi esclusa l’accordo di corresponsione dell’assegno periodico in un'unica soluzione c.d. una tantum.
Era invece consentita la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale per l’assegno di mantenimento, sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, per l’assegno divorzile e infine, nell’ambito della modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite con revoca o revisione quantitativa dell’assegno.

Questo tipo di interpretazione, sarebbe illegittima e avrebbe carattere innovativo rispetto alla norma di legge cui fa riferimento.
Secondo quanto dedotto nel ricorso, l’interpretazione estensiva o manipolativa dell’art. 12 è in contrasto anche con l’art. 24 Cost., per violazione del diritto alla difesa di quei soggetti che, trovandosi in posizione di debolezza o soggezione verso il proprio coniuge o verso l’ambiente sociale in cui vivono, potrebbero essere costretti ad accordi patrimoniali lesivi dei propri interessi, in un ambito procedimento nel quale mancano adeguate garanzie di tutela poichè l’ufficiale di stato civile non può “entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa”.
Infine, la circolare sarebbe stata emanata in violazione art. 17 della legge n. 400/1988 e sarebbe nulla per carenza assoluta di potere o eccesso di potere per incompetenza.
L’atto idoneo a produrre effetti normativi esterni all’Amministrazione e innovativo dell’ordinamento giuridico è la circolare-regolamento che ha diversi requisiti procedurali, formali e sostanziali.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando errata la posizione assunta al riguardo dal Ministero dell’Interno circa l’interpretazione della norma in esame, che invece ha portata ampia e omnicomprensiva.
La legge comprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, siano beni ben individuati o una somma di denaro, poiché in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento è eseguito.
Esso può avvenire una tantum, in un’unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell’operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale.
La sentenza conferma, inoltre che la previsione di cui all’art. 12 è conforme alla ratio che consente il ricorso alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell’una o dell’altro, che è quella di agevolare l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli.

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