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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
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lunedì 26 settembre 2016

La convivenza more uxorio e la giurisprudenza sulla famiglia di fatto



La convivenza more uxorio e la giurisprudenza sulla famiglia di fatto
Le principali problematiche in materia e le soluzioni giurisprudenziali
La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita. La situazione di fatto che si crea è simile, per molti aspetti, al matrimonio. La Cassazione n. 6381/1993 dichiara che la convivenza more uxorio è legittima per il nostro ordinamento perché non contrasta con il buon costume, l'ordine pubblico e le norme imperative.
I diritti dei conviventi di fatto
La recente legge Cirinnà n. 76/2016 disciplina la coppia di fatto e prevede il contratto di convivenza. La nuova normativa contempla una serie di diritti a favore dei conviventi che restituisce dignità alle unioni che non contraggono matrimonio. Il partner di un soggetto dichiarato inabile può essere infatti nominato suo amministratore di sostegno, fargli visita nei luoghi di ricovero ed esprimere la sua opinione sul trattamento terapeutico che lo riguarda. Il decesso di uno dei conviventi causata da un illecito altrui commesso sul posto di lavoro, durante la circolazione stradale o in altre circostanze, legittima l'altro convivente a chiedere il risarcimento danni da morte. Il lavoro di uno dei conviventi nell'impresa dell'altro gli attribuisce il diritto di partecipare agli utili.
La casa familiare nelle convivenze more uxorio
Durante la convivenza, se la casa che le parti hanno destinato alla coabitazione è di proprietà esclusiva di uno solo, l'altro non vanta diritti sulla stessa, perché considerato un semplice "ospite"(in senso contrario si è espressa la Cassazione con sentenza n. 17971/2015 aderendo quanto già sancito dalle sentenze n. 7/2014 e n. 7214/2013). In caso di decesso invece il partner superstite subentra nel contratto d'affitto e, se l'immobile era di proprietà del defunto, mantiene il diritto di abitazione per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Il diritto al mantenimento
La corresponsione dell'assegno di mantenimento non è contemplata nel caso in cui a separarsi è una coppia di fatto. L'unica forma di contributo prevista dalla nuova legge consiste nel diritto agli alimenti, solo se l'ex convivente versa in stato di bisogno. La misura e durata degli alimenti sono tuttavia stabiliti in base al periodo della convivenza.
L'affidamento dei figli se si rompe l'unione more uxorio
I figli naturali nati al di fuori del matrimonio sono parificati in tutto e per tutto ai figli legittimi nati in costanza di matrimonio (Dlgs. n. 154/2013). Pertanto, in una coppia di fatto che si separa, ogni genitore, in assenza di accordo per gestire la relazione con i figli, può rivolgersi al Tribunale dei Minori. Spetterà così all'autorità giudiziaria stabilire la misura dell'assegno di mantenimento, il diritto di visita, l'affidamento e l'assegnazione della casa familiare.
I contratti di convivenza
I contratti di convivenza presuppongono la registrazione anagrafica della coppia di fatto (eterosessuale od omosessuale) presso il Comune di residenza. La sua stipula si rivela particolarmente utile in caso di separazione, poiché le parti possono stabilire a priori le rispettive modalità di contribuzione alle necessità della famiglia di fatto durante la convivenza e quando questa viene meno.
Le obbligazioni naturali che scaturiscono dalla convivenza
Il tema delle obbligazioni naturali all'interno delle coppie di fatto emerge quando la coppia si divide. Tanto per ricordarne brevemente il significato, l'obbligazione naturale consiste nel pagamento spontaneo di una somma di denaro o nell'esecuzione spontanea di una prestazione, per puro ossequio a regole sociali o morali. L'assenza del vincolo giuridico comporta che le obbligazioni naturali siano soggette a quanto stabilito dall'art. 2034 C.C.: 1. "Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. 2. I doveri indicati dal comma precedente e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato non producono altri effetti". Il convivente che ha elargito somme per il mantenimento della coppia o della famiglia di fatto (in presenza di figli) non può pertanto chiederne la restituzione, se sono stati rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza. Occorre tenere conto altresì dei casi in cui l'esborso risulta ingente e come tale non riconducibile nell'ambito delle obbligazioni naturali (Tribunale di Treviso sentenza n. 258/2015; Cassazione n. 18632/2015; Cassazione n. 1266/2016).
La giurisprudenza sulla famiglia di fatto
Tribunale di Catania sentenza del 20.05.2016: dopo la separazione della coppia convivente more uxorio, è necessario che il figlio minore recuperi e mantenga un significativo rapporto con il padre, disponendo nella fase iniziale una serie d'incontri protetti.
Cassazione penale sentenza n. 8401/2016: riconosce la configurazione del reato di maltrattamenti art. 572 C.P. quando il destinatario della condotta illecita è il convivente more uxorio, anche in caso di frequenti e temporanei allontanamenti dall'abitazione comune da parte dell'imputato.
La risoluzione n. 64/2016 dell'Agenzia delle Entrate prevede a favore del convivente more uxorio la possibilità di detrarre le spese sostenute per interventi eseguiti su un'abitazione diversa da quella principale della coppia.
Ecco, inoltre, alcune massime rilevanti in materia di famiglia di fatto:
"Nell'ambito di un giudizio per il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, la questione dell'esistenza o dell'assenza di una "vita familiare" ex art. 8 Cedu, in assenza di qualsiasi vincolo di parentela, è anzitutto una questione di fatto e ricomprende anche le unioni omosessuali" (Trib. Reggio Emilia n. 315/2016)
"L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso" (Cass. n. 2466/2016)
"Nei procedimenti di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di prole di genitori non coniugati vige la medesima regola di tutte le statuizioni in tema di affidamento dei minori, applicata nei procedimenti di separazione e divorzio, ovvero la modificabilità e revocabilità, ove ne sorga la necessità, di tutti i provvedimenti emanati" (Trib. Modena n. 412/2016).
"Al termine di un periodo di convivenza more uxorio può essere stabilito un compenso economico a favore di un partner solo se questi ha svolto a favore dell'altro prestazioni che esulano dai normali doveri materiali e morali, quale il lavoro domestico, il cui assolvimento non dà luogo a risarcimento alcuno, costituendo obbligazione naturale ex articolo 2034 del Cc, conformemente al dettato costituzionale di cui all'articolo 2" (Cass. n. 1266/2016).
"L'accordo con il quale due genitori, non legati da vincolo di coniugio, regolamentano le condizioni di affidamento, mantenimento, collocamento ed esercizio del diritto di visita, non può essere stipulato mediante il procedimento di negoziazione assistita. Purtuttavia detto accordo – stipulato ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 132/2014 – una volta depositato presso il Tribunale competente, alla luce del diniego del p.m., può essere considerato alla stregua di un ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., con la conseguenza che il Tribunale deve convocare i genitori ai fini della ratifica delle conclusioni da loro condivise" (Trib. Como 13 gennaio 2016).
"Va riconosciuta la configurabilità di un danno a carico della fidanzata non convivente della vittima primaria di un reato, non rilevando la sussistenza in termini di necessarietà di un rapporto di coniugio, quanto piuttosto la ravvisabilità e la prova di uno stabile legame tra due persone, connotato da stabilità e significativa comunanza di vita e di affetti" (Trib. Firenze n. 1011/2015).
"La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente e diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Tale interesse assume i connotati tipici di una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario ai danni del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio" (Cass. n. 19423/2014).


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