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mercoledì 18 maggio 2016

Scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti del matrimonio



Scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti del matrimonio
 Non tutto si chiama “divorzio”: ecco che significa quando si parla di separazione, di scioglimento del matrimonio, di annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 Spesso leggi, sentenze e avvocati usano termini diversi da quelli (più generici e impropri) usati comunemente: un esempio è quando si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio che, in gergo comune, viene detta divorzio. Ma, accanto ad essa, esistono anche la separazione, lo scioglimento del matrimonio e, infine, l’annullamento. Cerchiamo quindi di capire il significato di tali termini in modo semplice e concreto.
 Che significa separazione dei coniugi?
Prima di poter divorziare, marito e moglie devono necessariamente separarsi. Il procedimento è, quindi, obbligatorio e non se ne può prescindere. Il divorzio può poi intervenire dopo 6 mesi (nel caso in cui la separazione sia stata consensuale, ossia con l’accordo dei coniugi su tutti gli aspetti del distacco) o dopo 1 anno (nel caso in cui la separazione sia stata giudiziale, ossia con una causa in tribunale).
 Con la separazione, i coniugi in crisi possono interrompere la convivenza e sospendere i doveri coniugali. La sospensione può essere temporanea e cessare (è la cosiddetta riconciliazione coniugale) o anche consolidarsi e sfociare nel divorzio.
 Per maggiori chiarimenti leggi la guida “Separazione e divorzio: come e dopo quanto tempo”.
 Che significa scioglimento del matrimonio?
Si parla di scioglimento del matrimonio quando si verifica:

  • la morte di uno dei coniugi
  • il divorzio nel caso di un matrimonio celebrato con rito civile (ossia davanti al sindaco e non in chiesa, con il rito concordatario).
Nel caso di decesso di uno dei due coniugi, in realtà, il vincolo matrimoniale si scioglie, ma alcuni effetti continuano a permanere. Infatti il coniuge superstite conserva una serie di diritti e obblighi, come il diritto a diventare erede, ad acquisire la pensione di reversibilità, il divieto temporaneo di contrarre nuove nozze, ecc.
 Un’altra ipotesi di scioglimento è nel caso di dichiarazione di morte presunta: è equiparata alla morte, ma se il presunto morto ritorna il matrimonio contratto è nullo.
 Che significa cessazione degli effetti civili del matrimonio?
Con questo termine si intende il divorzio per i casi di matrimonio celebrato in chiesa e poi regolarmente trascritto, secondo il cosiddetto “rito concordatario” (in base al quale, il matrimonio religioso ha effetti automatici anche per lo Stato italiano, con la lettura delle norme del codice civile durante la funzione celebrata dal sacerdote).
 Nonostante la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il vincolo religioso continua ad esistere. Per poter annullare anche quest’ultimo è necessaria una sentenza del tribunale ecclesiastico.
Quindi, sintetizzando:
  • nel caso di divorzio successivo al matrimonio contratto in comune, si parla di scioglimento del matrimonio;
  • nel caso di divorzio successivo al matrimonio contratto in chiesa, si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si tratta dunque di una differenza puramente terminologica.
 Che significa annullamento del matrimonio?
L’annullamento del matrimonio si verifica invece quando vengono rilevati vizi nell’atto matrimoniale, ossia quando il matrimonio civile è stato celebrato nonostante la mancanza di condizioni, o in presenza di limiti alla sua celebrazione o di altri vizi. In tal caso il matrimonio può essere impugnato mediante una richiesta di annullamento o di nullità, a seconda della gravità del vizio.
 Quando il matrimonio è dichiarato nullo ed entrambi i coniugi erano consapevoli dell’invalidità, il matrimonio vien meno fin dall’inizio, come se non fosse mai stato contratto.
Di conseguenza viene meno il vincolo di affinità, ma se uno dei due ex coniugi si risposa si applica l’impedimento al matrimonio per gli affini in linea retta.
In generale il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto i figli.
Il giudice decide sull’affidamento dei figli minorenni e sul loro mantenimento come se si fosse innanzi a un normale divorzio o separazione.
 Per effetto invece della sentenza di annullamento del matrimonio:
  • si perde la qualità di coniuge; tra i coniugi vengono meno tutti gli obblighi di natura personale e patrimoniale ed essi perdono rispettivi diritti alla successione ereditaria e alla pensione di reversibilità;
  • con riguardo ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, cessa la comunione legale fra i coniugi e si scioglie il fondo patrimoniale;
  • in riferimento ai rapporti con i figli (e quindi per l’affidamento dei figli minorenni e il loro mantenimento) vale quanto appena detto per la nullità del matrimonio.
 Ecco alcuni vizi in virtù dei quali si può chiedere l’annullamento o la nullità del matrimonio.
– mancanza della diversità di sesso degli sposi (causa di nullità);
minore età di uno o di entrambi gli sposi, in mancanza di autorizzazione (causa di annullamento);
– interdizione per infermità di mente (causa di annullamento);
– incapacità naturale di uno dei coniugi (causa di annullamento);
– esistenza di vincoli di parentela, affinità o adozione;
– uno dei coniugi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per omicidio consumato o tentato del coniuge;
violenza (causa di annullamento);
timore di eccezionale gravità derivato da cause esterne (causa di annullamento);
errore sull’identità dell’altro coniuge o sulle qualità personali dell’altro coniuge (causa di annullamento);
simulazione (causa di annullamento);
– mancanza della manifestazione di consenso degli sposi (inesistenza).

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