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martedì 17 maggio 2016

Unioni civili e di fatto: diritti per conviventi e coppie gay



Unioni civili e di fatto: diritti per conviventi e coppie gay
Il nuovo disegno di legge [1] non riconosce il matrimonio gay, nè consente agli omosessuali l’adozione, tuttavia ufficializza l’unione omossessuale e la equipara, per molti aspetti, al matrimonio.
Quanto invece alle “convivenze di fatto”, tra eterosessuoli o omosessuali, la presentazione in Comune di apposita dichiarazione di comune residenza anagrafica farà acquisire alla coppia diritti ben precisi, fino ad ora negati.
Vediamo nel dettaglio quali sono le novità in materia.
Le unioni civili
La legge riconosce a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile registrata e riconosciuta a livello giuridico.
Gli interessati dovranno fare un’apposita dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni. Tale dichiarazione (detta “atto di unione civile”) verrà quindi registrata nell’archivio dello stato civile, come gli atti di matrimonio.
L’atto attestante la costituzione dell’unione deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
Dall’unione civile tra persone dello stesso sesso deriva l’obbligo all’assistenza morale e materiale e il diritto alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute infatti, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni, diritti e doveri analoghi a quelli che il Codice civile prevede per i coniugi. Tuttavia – a differenza delle coppie unite in matrimonio – per le coppie omosessuali non è previsto l’obbligo reciproco di fedeltà e di collaborazione nell’interesse della famiglia.
I partner sono inoltre riconosciuti a tutti gli effetti come dei veri e propri coniugi in caso di malattia e ricovero e in caso di morte. In questo caso, il partner superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell’altro e anche all’eredità nella stessa quota prevista per i coniugi uniti in matrimonio.
Non è possibile costituire un’unione civile:
– se esiste già un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
– in casi di interdizione per infermità di mente di uno dei partner;
– se ci sono rapporti di affinità o parentela;
– se c’è una condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; in caso di procedimento penale pendente, la procedura per la costituzione dell’unione civile è sospesa finché non viene pronunciata sentenza di proscioglimento.
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli del codice civile [2] relativi alle cause di nullità del matrimonio: quando il consenso sia dipeso da errore, violenza o timore di eccezionale gravità; quando solo uno dei coniugi versi in tale condizione; quando entrambi i coniugi siano stati in mala fede.
L’unione civile si scioglie quando anche una sola delle parti manifesta la volontà di scioglimento dell’unione registrata dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Dopo tre mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà chiedere il divorzio vero e proprio, che potrà essere ottenuto per via giudiziale oppure attraverso la negoziazione assistita, o attraverso un accordo sottoscritto davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
Anche la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile fra persone dello stesso sesso. In caso di rettificazione anagrafica di sesso, se i coniugi hanno manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, dal punto di vista giuridico viene automaticamente instaurata un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
In generale la nuova legge prevede che le disposizioni (leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi), che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni che contengono le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Questa previsione non si applica però alle disposizioni riguardanti l’adozione.
 Alle coppie omosessuali non è infatti consentita dal nostro ordinamento la possibilità di adottare.
 Le convivenze di fatto
Si tratta di unioni tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non registrate.
Requisiti per la convivenza sono:
 – la maggiore età dei conviventi;
– l’esistenza di legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
– l’assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione, o di legami matrimoniali o derivanti da un’unione civile;
– la coabitazione, che deve risultare dai certificati anagrafici (la coppia deve infatti stabilire la residenza del medesimo luogo).
 La nuova legge riconosce anche ai conviventi di fatto specifici diritti e doveri.
Essi infatti hanno l’obbligo di reciproca assistenza e gli stessi diritti spettanti al coniuge previsti dall’ordinamento penitenziario, o in caso di malattia o di ricovero.
I conviventi, infatti hanno reciproco diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, analogamente ai coniugi e familiari.
 Ciascun convivente ha altresì la facoltà, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, di designare l’altro quale suo rappresentante per le decisioni in materia di salute (comprese le scelte in materia di donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funebri).
 In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, al convivente di fatto superstite è garantito il diritto di abitazione per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, fino ad un massimo di cinque anni.
 Qualora dall’unione siano nati figli e questi siano minori o disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione per un periodo non inferiore a tre anni dalla morte del partner.
 A differenza delle unioni civili non si ha invece diritto né al Tfr, né all’assegno di reversibilità.

In caso di cessazione della convivenza di fatto e qualora il convivente separato non disponga di un proprio adeguato reddito è previsto l’obbligo di mantenimento a carico dell’altro convivente per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
 I conviventi possono anche disciplinare specificamente i loro rapporti patrimoniali stipulando un apposito contratto di convivenza, in forma scritta e dinanzi ad un notaio.
Con questo accordo si potranno ad esempio disciplinare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni o della separazione dei beni, ecc…
 Il contratto di convivenza si scioglie in caso di:
 – morte di una delle parti;
– matrimonio o successiva unione di una delle parti;
– accordo delle parti;
– recesso unilaterale.
[1] “Legge Cirinnà” approvata dalla Camera l’11 maggio 2016, dopo aver vagliato l’approvazione del Senato.
[2] Artt. 128, 129 e 129 bis cod. civ.

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