PERDE L'AFFIDO LA MAMMA CHE LASCIA FIGLIO E MARITO PER ANDARE CON L'AMANTE
Lo precisa la Corte d'Appello di Lecce, sezione civile, con la sentenza n. 171/2015 sul gravame proposto da una
donna per rivendicare l'affidamento esclusivo della figlia convivente con il padre, nonché per contestare l'addebito della separazione nei suoi confronti.
In
aggiunta al collocamento della
figlia presso di lei, la donna ha richiesto ai giudici l'addebito della
separazione al marito, l'assegnazione della casa coniugale e un congruo
assegno di mantenimento.
I
giudici, tuttavia, negano alla donna le richieste avanzate, considerando che costei aveva abbandonato il marito e la figlia a causa di una relazione extraconiugale.
È questa la vicenda che i giudici considerano determinante
per la separazione, in quanto la ricorrente, ancora sposata e senza che
vi fossero litigi tra lei e l'ex, aveva intrapreso una relazione fuori dal matrimonio culminata nella
nascita di un figlio.
Questo aveva inevitabilmente portato alla separazione e alla convivenza di lei con la nuova famiglia.
All'epoca dei fatti, la figlia aveva sette anni e si è ritrovata a vivere con il padre, con il quale ha sempre intrattenuto un ottimo rapporto.
Ancora, sono prive di fondamento le
rimostranze della madre, che riteneva di aver incontrato spesso la
bambina interessandosi a lei, mentre invece risultava che la piccola
veniva costantemente affidata alle cure del padre
e dei nonni materni.
Rigettate, dunque, le richieste di parte attrice: gli anni trascorsi hanno segnato un solco nei rapporti tra lei e la figlia e decidere
di affidare alla donna la bambina, ormai adolescente, finirebbe
inevitabilmente per stravolgere i suoi consolidati equilibri di vita.
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