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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).



lunedì 20 marzo 2017

Mantenimento: l’assegno sociale dell’ex moglie fa reddito



Mantenimento: l’assegno sociale dell’ex moglie fa reddito
Ha diritto a chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento l’ex marito se dimostra che la donna percepisce altre fonti di reddito come, ad esempio, anche l’assegno sociale.
Fa un grosso errore l’ex moglie che prima fa causa al marito per ottenere l’assegno di mantenimento e solo dopo che il giudice ne ha quantificato l’importo presenta la domanda all’Inps per ottenere la pensione sociale. Difatti, l’eventuale accoglimento della richiesta assistenziale da parte dell’Istituto di previdenza fa sì che il reddito della donna si accresca. Con la conseguenza che il marito ben potrebbe, subito dopo, chiedere al giudice la revisione dell’assegno di mantenimento. In buona sostanza, l’assegno sociale «fa reddito» e, pertanto, comportando ciò un innalzamento delle condizioni economiche della donna, il contributo economico mensile a carico dell’ex marito può essere ridotto. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1].
La pensione sociale – si legge in sentenza – costituendo fonte idonea a sopperire in qualche misura alle esigenze di vita di chi la percepisce, rappresenta un elemento valutabile ai fini dell’accertamento della condizione economica della persona che richiede l’assegno di divorzio.
Di conseguenza, nel fissare l’importo dell’assegno che l’uomo deve versare all’ex moglie è necessario prendere in considerazione ogni tipo di reddito mensile fisso percepito dalla donna, ivi compreso – per quanto di importo modesto – l’assegno sociale.

venerdì 17 marzo 2017

No al mantenimento. Incomprensibile decisione presa dalla ragazza di lasciare un lavoro a tempo indeterminato per lavorare poi come magazziniere a tempo determinato.



No al mantenimento. Incomprensibile decisione presa dalla ragazza di lasciare un lavoro a tempo indeterminato per lavorare poi come magazziniere a tempo determinato.
La perdita di un’occupazione a tempo indeterminato non può, secondo la Cassazione, obbligare nuovamente il genitore al mantenimento della figlia.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 febbraio – 14 marzo 2017, n. 6509
Presidente/Relatore Di Virgilio

Fatto e diritto

La Corte:
Premesso che:
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze, premessa la mancata costituzione della B., e precisato che era stata a questa regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza, a valere sia per l'inibitoria che per il merito, ha rilevato che la figlia non solo era di età da escludere di per sé ogni ipotesi di mantenimento, ma che risultava, sulla base delle dichiarazioni rese dalla madre, avere lasciato il lavoro, da ritenersi a tempo indeterminato, per lavorare come magazziniera a tempo determinato, e che i problemi psichici della stessa, peraltro irrilevanti ai fini del mantenimento, non erano stati provati, mancando il fascicolo di parte della B..
Ricorre la B. sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.
Si difende con controricorso il L..
Rileva quanto segue.
1.1.- E' infondato il primo motivo, inteso a far valere il vizio processuale per la fissazione della medesima udienza per l'inibitoria e la presa in decisione, atteso che si applica il rito camerale ex art.4, L. 898/1970 e che la Corte d'appello ha evidenziato come fosse stata fissata udienza a valere sia per la sospensiva che per il merito, né evidentemente la ricorrente potrebbe dolersi della mancata assegnazione alla controparte del termine per gli scritti conclusivi, a cui questa aveva rinunciato chiedendo l'immediata presa in decisione.
1.2.- Il secondo mezzo è in parte inammissibile, in parte infondato.
E' incongruo il richiamo al principio della vicinanza della prova, atteso che, molto semplicemente, la Corte d'appello ha dato atto della carenza probatoria in relazione alle condizioni psichiche della figlia, ma ha altresì ritenuto in ogni caso l'irrilevanza della questione, e tale rilievo non è stato censurato dalla B..
1.3.- Il terzo mezzo è sostanzialmente inammissibile.
Posto il principio, tra le ultime affermato nella pronuncia di questa Corte del 9/5/2013, n. 11020, va osservato che la Corte d'appello, dopo avere considerato l'età in sé della figlia, ha argomentato in ogni caso rilevando che, interpretando quanto dichiarato dalla B. in sede di audizione presidenziale, si doveva ritenere che la figlia avesse lasciato il precedente lavoro a tempo indeterminato, per trovare poi un'occupazione a tempo determinato, da cui l'applicazione del principio secondo cui, una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (così le pronunce di questa Corte del 28/1/2008, n. 1761 e del 2/12/2005, n. 26259).
E detta motivazione non è suscettibile di censura motivazionale, atteso che nella specie si applica ratione temporis l'art.360 n.5 c.p.c. nel testo modificato dal D.L. 22/6/2012, n.83, convertito nella legge 7/8/2012, n.134/2012, atteso che, come ritenuto nella pronuncia delle Sez.U. del 2/4/2014, n.8053, è oggi denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sé della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali (nelle ipotesi quindi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e" motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" di motivazione).
1.4.- Il quarto mezzo è infondato, atteso che la difformità dalle conclusioni del P.G. non configura alcun vizio ex art.360 cod. proc. civ.
1.5.- Il quinto motivo è infondato.
La ricorrente si duole della conferma dell'assegno di mantenimento determinato dal Tribunale in Euro 400,00 mensili, senza considerare che tale determinazione era conseguente all'assegnazione della casa coniugale, revocata dalla sentenza impugnata: è agevole rilevare che, per potere elevare a proprio favore l'assegno di mantenimento, la parte avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 30/5/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

lunedì 13 marzo 2017

Firenze, riconosciuta dal tribunale la prima adozione in Italia a due padri gay



Firenze, riconosciuta dal tribunale la prima adozione in Italia a due padri gay
La sentenza: "E' una vera e propria famiglia e un rapporto di filiazione in piena regola che come tale va pienamente tutelato". La vicenda è stata seguita da Rete Lenford: "E' stato stabilito che non ci sono ostacoli al riconoscimento della continuità dei rapporti che si costituiscono all'estero"
09 marzo 2017
Un altro passo avanti sulla strada dei pari diritti fra coppie etero e omosessuali. Il Tribunale dei minori di Firenze ha disposto la trascrizione anche in Italia dei provvedimenti emessi da una Corte britannica e ha così riconosciuto l’adozione di due bambini da parte di una coppia gay. E' la prima volta che accade in Italia anche se una seconda coppia gay si è vista riconoscere sempre dal Tribunale dei minori di Firenze l'adozione di una bambina. La coppia, un italiano e un americano, vive a New York, dove ha adottato una bimba che ora ha due anni e nove mesi e alla quale viene riconosciuto lo status di figlia e la cittadinanza italiana.

Nel primo caso i fratellini sono stati adottati dai due uomini, cittadini italiani, nel Regno Unito, dove risiedono da anni: "Per la prima volta viene riconosciuta in Italia l'adozione di minori all'estero da parte di una coppia di uomini", fa sapere Rete Lenford, l'Avvocatura per i diritti Lgbti a cui si sono rivolti i due papà.
Avvocatura Lgbt: ''Adozione gay avvenuta all'estero, in Italia ancora non si può''
Si tratta di una differenza sostanziale rispetto alla cosiddetta stepchild adoption (letteralmente 'adozione del figliastro'), che consentirebbe al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore. In questo caso, invece, si tratta di un’adozione a tutti gli effetti di due bambini che non avevano legami biologici con i padri che ora diventano, a tutti gli effetti, genitori.

Nella nota diffusa dalla Rete Lenford si legge: "La disposizione normativa prevede che l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia purché 'conforme ai principi della Convezione' (Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993)".

Si tratta di un'ipotesi che si differenzia dalla disciplina che riguarda l'adozione internazionale da parte di cittadini italiani che risiedono nel nostro Paese e da quella prevista dal diritto internazionale privato che "impone il riconoscimento automatico di provvedimenti stranieri che riguardano genitori adottivi stranieri e minori stranieri o non in stato di abbandono (art. 41 L. n.218/1995)".

Il Tribunale di Firenze ha quindi proceduto alla verifica della conformità alla Convenzione dell'Aja della sentenza britannica con la quale era stata disposta l'adozione di due fratellini, "chiarendo che la Convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all'adozione, esame che nel caso di specie è stato puntualmente effettuato dalle autorità inglesi, riservando l'eventuale rifiuto all'ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico".

In merito all'ordine pubblico internazionale, il Tribunale di Firenze - si legge nel comunicato diffuso dalla Rete Lenford - "fa propri i principi espressi dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016 in un caso di trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna", una cittadina spagnola e l'altra italiana, ritenendo che esso "non è enucleabile esclusivamente sulla base dell'assetto ordinamentale interno, ma è da intendersi come complesso di principi ricavabili dalla nostra Costituzione e dai Trattati Internazionale cui l'Italia ha aderito e che hanno ai sensi dell'art. 117 Costituzione lo stesso rango nel sistema delle fonti della costituzione".

Nell'esaminare l'ulteriore parametro, rappresentato dall'"interesse superiore del minore", il Tribunale fiorentino chiarisce che deve essere salvaguardato il diritto dei minori a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Paese dell'Unione Europea (preceduto da una lunga, complessa e approfondita procedura di verifica), e che il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente nel Regno Unito, determinerebbe una "incertezza giuridica" che influirebbe negativamente sulla definizione dell'identità personale dei minori.
Adozioni gay, Famiglie Arcobaleno: "I tribunali non bastano, ci vuole una legge"
Peraltro, aggiungono i giudici fiorentini, la sussistenza dei requisiti ex art. 36 comma 4, esclude una valutazione discrezionale da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Non di meno si sottolinea come dalla documentazione prodotta sia emerso che "si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in piena regola che come tale va pienamente tutelato".

L'avvocata Lollini ha espresso soddisfazione per il provvedimento così importante e ben motivato, dichiarando: "E' innegabilmente una grande soddisfazione sotto l'aspetto personale e professionale, ma lo è ancora di più sotto l'aspetto umano. Prima di tutto per i due padri che hanno creduto fin dall'inizio nelle buone ragioni della loro richiesta, nonostante le difficoltà che avevamo loro prospettato; per i due bambini che si sentono a tutti gli effetti cittadini italiani e per l'insostituibile contributo giuridico dell'avvocato Roberto De Felice. Ogni provvedimento favorevole come questo è il risultato del paziente lavoro di studio di ciascuno di noi, avvocati di Rete Lenford o di Famiglie arcobaleno, del coraggio delle persone omosessuali che ci affidano le loro vicende più care e dell'impegno ermeneutico dei giudici".

Felice anche la presidente di Avvocatura per i diritti Lgbti - Rete Lenford, avvocata Maria Grazia Sangalli, per quella che definisce una tappa storica per il riconoscimento dei diritti delle famiglie arcobaleno: "L'elemento di transnazionalità di queste vicende familiari gioca un ruolo fondamentale; la giurisprudenza ha stabilito che l'ordine pubblico internazionale non frappone ostacoli al riconoscimento della continuità dei rapporti che si costituiscono all'estero, per realizzare il preminente interesse dei bambini. E' ancora più evidente, a questo punto, l'inammissibile situazione di disuguaglianza in cui versano tutte quelle famiglie che non presentano questi tratti di transnazionalità, alle quali il legislatore nega in modo ideologico qualsiasi forma di riconoscimento e tutela".

Le reazioni. Apprende con soddisfazione la sentenza l'assessore del Comune di Firenze Paola Concia tra le promotrici delle unioni gay che proprio oggi ha celebrato la prima unione a Palazzo Vecchio. "Se non si completa la legge sulle unioni civili i tribunali continueranno a fare da soli. - spiega Paola Concia - Quello arrivato oggi con questa sentenza è solo l'ultimo segnale che questa cosa deve essere fatta". Il decreto del tribunale di Firenze, secondo Concia, "mostra grande buonsenso", ed è stata emessa, sottolinea "nell'esclusivo interesse dei minori; del resto, nel vuoto legislativo, i tribunali fanno da soli". La legge sulle unioni civili, "comunque molto avanzata", aggiunge, " fu mutilata delle adozioni con una polemica assurda e fuori luogo sulla maternità surrogata. Io dico: il Parlamento si faccia carico di ripristinare il normale rapporto tra politica e magistratura, con la politica che fa leggi ed i magistrati che le applicano anziché dover fare da soli". Di tutt'altro tenore il commento del leader della Lega Nord Matteo Salvini:  "Esiste una parte della magistratura
che ormai fa sfacciatamente  politica. E' inaccettabile una sentenza che riconosca un'adozione in favore di due uomini. Che governo e parlamento rendano più veloci le adozioni per le coppie di uomini e donne. La Lega ora e sempre dirà no alle adozioni
gay e agli uteri in affitto". Sulle vicenda interviene anche Alberto Gambino, presidente di Scienze e Vita, associazione vicina alla Cei:  "Il nostro Parlamento non è più sovrano nel disciplinare queste situazioni. L'Italia - ha detto il giurista cattolico - sta abdicando ai propri valori democratici e sta immettendo nel proprio ordinamento culture e riferimenti che non sono interni al nostro ordine pubblico".


venerdì 10 marzo 2017

Le ingerenze dei suoceri nella vita della coppia creano disagio ma non fanno scattare l’addebito



Le ingerenze dei suoceri nella vita della coppia creano disagio ma non fanno scattare l’addebito
Respinte le richieste di entrambi i coniugi: non provata la relazione extraconiugale dell’uomo, che pure ha difficoltà a vivere nella casa in comodato e passa buona parte della giornata con i genitori
Non scatta l’addebito della separazione a carico dell’ex nonostante le ingerenze dei genitori nella vita di coppia che mettono a disagio il coniuge. È quanto ha sancito il tribunale di Napoli con la sentenza 488/16, pubblicata dalla prima sezione civile.Il giudice campano stabilisce la separazione tra i coniugi senza addebito e un assegno di mantenimento a carico dell’onerato, maresciallo, in favore della ex (800 euro) e per la figlia (600 euro).
Una donna chiedeva al giudice di pronunciare la separazione nei confronti del coniuge con dichiarazione di addebito, per aver intrapreso una relazione extraconiugale prima di allontanarsi dalla casa coniugale. Come si legge nelle motivazioni del tribunale, tale presunta relazione non trova riscontro diretto perché nessuno dei testi sentiti afferma di aver visto personalmente l’uomo frequentare la donna durante il matrimonio e la stessa circostanza che il convenuto non dormisse in caserma perché priva di posti letto è smentita da una «certificazione che attesta l’esistenza di dormitori per il personale». La richiesta di addebito è formulata anche dal convenuto, secondo il quale i frequenti litigi avvenuti nell’ultimo periodo erano dipesi dalle difficoltà riscontrate dall’uomo di vivere nella casa concessa in comodato dai suoceri al punto da sentirsi a disagio e a spingerlo a trascorrere gran parte del tempo dopo il lavoro dai suoi genitori. Anche in tal caso, la richiesta di addebito del resistente non trova ingresso. Il collegio stabilisce la separazione senza addebito.

mercoledì 8 marzo 2017

Prendere sempre in giro il figlio della compagna è reato



Prendere sempre in giro il figlio della compagna è reato
Per la Cassazione si tratta di maltrattamenti nonostante le umiliazioni abbiano un intento "scherzoso"
Rischia la condanna per maltrattamenti il patrigno che denigra di continuo il figlio della convivente, anche se dietro le umiliazioni vi sia un intento scherzoso: la sottocultura e la maleducazione, infatti, non escludono l'elemento soggettivo del reato ossia la coscienza e volontà di provocare alla persona offesa in modo abituale una serie di sofferenze morali.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 10901/2017 (qui sotto allegata) annullando la sentenza del Tribunale di Ravenna impugnata "per saltum" dal P.M. e dal difensore della parte civile.

Il giudice di merito aveva assolto, per insussistenza del fatto, un uomo imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), per aver aver maltrattato il figlio della moglie convivente, attraverso "ripetute condotte psicologicamente violente realizzate mediante reiterazione sistematica di atti di disprezzo e denigrazione del minore, con sopraffazione morale della persona offesa".

In effetti, evidenziano gli Ermellini, tali condotte sono state riconosciute come effettivamente esistenti dallo stesso Tribunale, che però ha escluso il carattere di maltrattamento penalmente rilevante sulla base della considerazione che si sarebbe trattato di condotte "in parte ordinarie, in parte poco urbane, in altra parte frutto di sottocultura e di maleducazione ... iscrivibili in una mentalità maschile poco aperta, riconducibile a una mascolinità retrograda e superata".

Una motivazione che non soddisfa la giurisprudenza di legittimità e i principi enucleati in tema di elemento soggettivo e soggettivo del reato in esame: le condotte di maltrattamento, ribadiscono i giudici, raggiungono la soglia della rilevanza penale quando si collocano in una più ampia e unitaria condotta abituale idonea a imporre un regime di vita vessatorio mortificante e insostenibile.

Nel caso di specie, come dimostrato dal corredo probatorio e dalle testimonianze, ci si trova di fronte a condotte sicuramente maltrattanti, caratterizzate da un manifesto disprezzo nei confronti della personalità morale e della dignità del minore e anche da minute, ma reali, violenze fisiche e certe nonchè positive violenze morali.

Sbaglia il Tribunale soprattutto quanto all'elemento soggettivo del reato che sembra aver particolarmente valutato: i giudici di Cassazione rammentano che "un intento intermittentemente scherzoso o giocoso non esclude certo il dolo del reato, che si caratterizza per la coscienza e volontà di sottoporre la persona offesa a una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuato e abituale".

Nel caso di specie tale estremo appare "manifestamente sussistente" a seguito della valutazione della lunga e dettagliata descrizione delle condotte maltrattanti enunciate nella imputazione, nonchè la natura e la qualità delle stesse. Parola al giudice del rinvio.