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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).



martedì 7 marzo 2017

Ipoteca sulla casa: un'inaspettata quanto amara scoperta per il coniuge obbligato al mantenimento




Ipoteca sulla casa: un'inaspettata quanto amara scoperta per il coniuge obbligato al mantenimento
Come chiedere ed ottenerne la cancellazione
Capita, non spessissimo ma, ahimè, qualche volta sì! Il diritto dell'ex coniuge in favore del quale sia stato stabilito un assegno di mantenimento porta con sé particolari forme di tutela che trovano la loro fonte normativa nell'art. 156 c.c. il quale, nel sancire una serie di garanzie per l'ipotesi di inadempimento dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge e/o ai figli, ai commi 4 e 5 testualmente recita "Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818" e, ancora, nell'ipotesi di divorzio, nell'art. 8, comma 2 L. n. 898 del 1970.
Ad integrare il contenuto dell'art. 156 c.c. è poi intervenuta la Corte Costituzionale, la quale con la sentenza del 19.01.1987 n. 5, ha ulteriormente esteso la portata della norma, riconoscendo il valore di titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale anche al decreto di omologazione della separazione consensuale, mentre gli Ermellini, con la sentenza n. 12428 del 20.11.1991, hanno chiarito che ben può "l'ipoteca giudiziale essere iscritta senza che la sentenza di divorzio o di separazione, ovvero il decreto di omologazione della separazione consensuale, la prevedano, dal momento che la legge qualifica tali provvedimenti come titoli per sè validi all'iscrizione attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltà e la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento".
Pertanto capita che l'ex coniuge, obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e/o in favore dei figli, pur avendo sempre provveduto al regolare e puntuale adempimento di quanto dovuto, si ritrovi, con enorme stupore e rammarico (perché nessun avviso gli è dovuto all'atto dell'iscrizione pregiudizievole), talvolta addirittura a distanza di anni, a scoprire che il proprio immobile, semmai l'unico del quale è titolare, è gravato da un'ipoteca giudiziale.
Nella prassi, dunque, ben può accadere che un soggetto venga a conoscenza di tale circostanza proprio nel momento in cui decide di far ricorso ad un finanziamento e che si veda pertanto negato l'accesso al credito.
Viene da chiedersi a questo punto quali siano i rimedi laddove il beneficiario dell'assegno rifiuti di concedere il proprio indispensabile assenso alla cancellazione del vincolo o, peggio ancora, vi opponga un netto rifiuto anche a fronte di valide proposte quale potrebbe essere la sostituzione della garanzia reale con una garanzia personale.
Al malcapitato debitore altro non resta se non far ricorso al rimedio di cui all'art. 2884 c.c. il quale dispone che la cancellazione deve essere necessariamente eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con un altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.
In giurisprudenza, seppure non manchino orientamenti di senso inverso (si veda Trib. Milano sez. X, ord., 25.10.2013), è stato ribadito, a più riprese, che la natura definitiva del provvedimento che dispone la cancellazione dell'ipoteca preclude necessariamente la possibilità di ricorrere all'art. 700 c.p.c., in considerazione del carattere non definitivo, strumentale e provvisorio della tutela d'urgenza (ex multiis Trib. Nola, 16.01.2014), ammissibile invece nell'ipotesi in cui sia richiesta la semplice riduzione dell'ipoteca, laddove essa appaia spropositata rispetto all'entità del credito vantato.
A questo punto cosa resta da fare al non fortunato soggetto obbligato?
Potrebbe offrire all'ex coniuge un' "alternativa" all'ipoteca, quale potrebbe essere una garanzia fideiussoria a prima richiesta che possa validamente sostituire la garanzia reale. E, se proprio quest'ultimo persiste nell'opporre il suo rifiuto alla cancellazione, intraprendere un giudizio ordinario, confidando in un provvedimento che, tenendo nella debita considerazione la garanzia alternativa offerta, l'affidabilità e correttezza nell'adempimento dell'obbligazione dimostrate nel corso del tempo, intervenga, supplendo a quel mancato consenso.





Come chiedere ed ottenerne la cancellazione
Capita, non spessissimo ma, ahimè, qualche volta sì! Il diritto dell'ex coniuge in favore del quale sia stato stabilito un assegno di mantenimento porta con sé particolari forme di tutela che trovano la loro fonte normativa nell'art. 156 c.c. il quale, nel sancire una serie di garanzie per l'ipotesi di inadempimento dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge e/o ai figli, ai commi 4 e 5 testualmente recita "Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818" e, ancora, nell'ipotesi di divorzio, nell'art. 8, comma 2 L. n. 898 del 1970.
Ad integrare il contenuto dell'art. 156 c.c. è poi intervenuta la Corte Costituzionale, la quale con la sentenza del 19.01.1987 n. 5, ha ulteriormente esteso la portata della norma, riconoscendo il valore di titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale anche al decreto di omologazione della separazione consensuale, mentre gli Ermellini, con la sentenza n. 12428 del 20.11.1991, hanno chiarito che ben può "l'ipoteca giudiziale essere iscritta senza che la sentenza di divorzio o di separazione, ovvero il decreto di omologazione della separazione consensuale, la prevedano, dal momento che la legge qualifica tali provvedimenti come titoli per sè validi all'iscrizione attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltà e la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento".
Pertanto capita che l'ex coniuge, obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e/o in favore dei figli, pur avendo sempre provveduto al regolare e puntuale adempimento di quanto dovuto, si ritrovi, con enorme stupore e rammarico (perché nessun avviso gli è dovuto all'atto dell'iscrizione pregiudizievole), talvolta addirittura a distanza di anni, a scoprire che il proprio immobile, semmai l'unico del quale è titolare, è gravato da un'ipoteca giudiziale.
Nella prassi, dunque, ben può accadere che un soggetto venga a conoscenza di tale circostanza proprio nel momento in cui decide di far ricorso ad un finanziamento e che si veda pertanto negato l'accesso al credito.
Viene da chiedersi a questo punto quali siano i rimedi laddove il beneficiario dell'assegno rifiuti di concedere il proprio indispensabile assenso alla cancellazione del vincolo o, peggio ancora, vi opponga un netto rifiuto anche a fronte di valide proposte quale potrebbe essere la sostituzione della garanzia reale con una garanzia personale.
Al malcapitato debitore altro non resta se non far ricorso al rimedio di cui all'art. 2884 c.c. il quale dispone che la cancellazione deve essere necessariamente eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con un altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.
In giurisprudenza, seppure non manchino orientamenti di senso inverso (si veda Trib. Milano sez. X, ord., 25.10.2013), è stato ribadito, a più riprese, che la natura definitiva del provvedimento che dispone la cancellazione dell'ipoteca preclude necessariamente la possibilità di ricorrere all'art. 700 c.p.c., in considerazione del carattere non definitivo, strumentale e provvisorio della tutela d'urgenza (ex multiis Trib. Nola, 16.01.2014), ammissibile invece nell'ipotesi in cui sia richiesta la semplice riduzione dell'ipoteca, laddove essa appaia spropositata rispetto all'entità del credito vantato.
A questo punto cosa resta da fare al non fortunato soggetto obbligato?
Potrebbe offrire all'ex coniuge un' "alternativa" all'ipoteca, quale potrebbe essere una garanzia fideiussoria a prima richiesta che possa validamente sostituire la garanzia reale. E, se proprio quest'ultimo persiste nell'opporre il suo rifiuto alla cancellazione, intraprendere un giudizio ordinario, confidando in un provvedimento che, tenendo nella debita considerazione la garanzia alternativa offerta, l'affidabilità e correttezza nell'adempimento dell'obbligazione dimostrate nel corso del tempo, intervenga, supplendo a quel mancato consenso.



La moglie di "una certa età" va mantenuta



La moglie di "una certa età" va mantenuta
Per la Cassazione il mantenimento è giustificato dalle difficoltà nel trovare impiego a causa della crisi e dell'età

Va riconosciuto l'assegno di mantenimento all'anziana moglie disoccupata, da sempre casalinga, stante le difficoltà a cui la donna andrà incontro nel trovare un impiego a causa dell'età e della crisi nel mercato del lavoro. Assume valore secondario il fatto che il marito abbia sofferto una patologia cardiaca che ha ridotto la sua capacità lavorativa.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 4100/2017 (qui sotto allegata). In seguito alla separazione giudiziale dei coniugi, al marito veniva imposto di versare alla moglie per il suo sostentamento un assegno mensile di mille e duecento lire. Dieci anni dopo, su ricorso dell'ex, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilendo che l'assegno di mantenimento della moglie fosse pari a 350,00 euro mensili, una diminuzione effettuata per la sopravvenuta patologia cardiaca dell'uomo che aveva limitato la sua capacità lavorativa.

Di diverso avviso la Corte d'Appello adita dalla moglie, che richiamandosi ai criteri dell'art. 5 della legge n. 898/1970, ha rideterminato l'assegno in euro 600,00 mensili. Una decisione che, secondo la Corte di Cassazione, appare fondata.

Non coglie dunque nel segno il ricorso del marito: per gli Ermellini, infatti, assume importanza non solo la durata del matrimonio (peraltro considerevole: 24 anni sino alla separazione e 33 sino al divorzio), che non è stato affatto l'unico criterio per la determinazione dell'assegno, ma anche la valutazione delle condizioni attuali del mercato del lavoro che rendono difficile un inserimento dell'anziana ex.

L'accertamento del diritto all'assegno divorzile, rammenta la sentenza, si articola in due fasi: nella prima il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.

Nella seconda fase, poi, si procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. 

Nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche.

Nel caso di specie, teve tenesi conto del fatto che la condizione di disoccupazione della donna trova una logica giustificazione nella motivazione della Corte distrettuale che ha messo in risalto la condizione di crisi economica e occupazionale generale e la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro a quell'età (quasi 60 anni), senza avere una specifica qualificazione e avendo espletato la propria attività esclusivamente nell'ambito familiare come casalinga.




domenica 5 marzo 2017

Quando l'altro non chiede il divorzio, fare attenzione!




Quando l'altro non chiede il divorzio, fare attenzione!
Un piccolo spunto per non cadere in un brutto tranello
Quando il coniuge separato non è così "impaziente" nel chiedere il divorzio, un simile atteggiamento dovrebbe far insospettire poiché non sempre si tratta di un attaccamento nostalgico ad una storia d'amore, ma di una consapevole e calcolata strategia.
L'ex coniuge potrebbe infatti sapere qualcosa in più che l'altro, suo malgrado, ignora totalmente!!!
Il rimanere separati e non chiedere mai il divorzio potrebbe essere prettamente una scelta di convenienza da parte di colui che beneficerà del TFR.
Spieghiamo il perché.
Ai sensi dell'art. 12 bis della legge n.898/1970, l'ex coniuge titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, ha diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge. Per l'esattezza il 40% sull'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Tale diritto si ritiene attribuibile solamente al coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, dunque al coniuge divorziato.
La Corte di Cassazione in proposito ha chiarito che "Al fine del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del TFR" (Cass. civ. n.2466/2004).
Pertanto, il diritto ad una quota non sorgerà a favore dell'ex coniuge passato a nuove nozze o che non sia più titolare di assegno.
Per costante giurisprudenza, il diritto de quo spetterà anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio ma dopo la proposizione della domanda.
Sul punto è importante prestare attenzione, poiché il diritto sorge solamente se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, e, non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore, in pendenza del precedente giudizio di separazione.
Dunque, alle volte è necessario abbandonare i sogni romantici, poiché il disinteresse, da parte dell'altro, a sciogliere definitivamente questo vincolo, potrebbe essere solamente il frutto di una scelta opportunistica, a vostro discapito.
Una tale svista potrebbe costarvi cara!



giovedì 2 marzo 2017

Separazione: lei rifiuta di fare sesso? No all'addebito se c'è incompatibilità di carattere



Separazione: lei rifiuta di fare sesso? No all'addebito se c'è incompatibilità di carattere
Per la Cassazione, non è il rifiuto dei rapporti la causa principale della crisi ma l'incompatibilità caratteriale
Lei rifiuta di fare sesso col marito? Ciò non basta per addebitarle la separazione, se c'è incompatibilità caratteriale o una diversa concezione del matrimonio. È quanto emerge dall'ordinanza n. 4756/2017 depositata oggi dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un marito che chiedeva a gran voce l'addebito della separazione alla moglie.
Di fronte agli Ermellini, l'uomo sosteneva che i giudici di merito avevano erroneamente escluso l'addebito a carico della donna, poiché la separazione era dipesa dal suo rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali.
Ma per il Palazzaccio, le censure dell'uomo tendono soltanto a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali. La corte d'appello infatti ha fornito idonea motivazione in ordine alle cause di esclusione dell'addebito, sia esaminando i testi che valutando il comportamento della donna. E ha concluso che le ragioni della rottura del matrimonio "erano addebitabili esclusivamente a cause obiettive derivanti dalla diversa concezione della vita matrimoniale e dalla incompatibilità caratteriale".
Da qui l'inammissibilità del ricorso.