Ipoteca
sulla casa: un'inaspettata quanto amara scoperta per il coniuge obbligato al
mantenimento
Come
chiedere ed ottenerne la cancellazione
Capita, non spessissimo ma, ahimè, qualche volta sì!
Il diritto dell'ex coniuge in favore del quale sia stato stabilito un assegno
di mantenimento porta con sé particolari forme di tutela che
trovano la loro fonte normativa nell'art. 156 c.c. il quale, nel sancire
una serie di garanzie per l'ipotesi di inadempimento dell'assegno
di mantenimento dovuto al coniuge e/o ai figli, ai commi 4 e 5
testualmente recita "Il giudice che pronuncia la separazione può imporre
al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo
che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti
commi e dall'art. 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'art. 2818" e, ancora, nell'ipotesi
di divorzio, nell'art. 8, comma 2 L. n. 898 del 1970.
Ad integrare il contenuto dell'art. 156 c.c. è poi intervenuta
la Corte Costituzionale, la quale con la sentenza del 19.01.1987 n. 5, ha
ulteriormente esteso la portata della norma, riconoscendo il valore di titolo
per l'iscrizione della ipoteca
giudiziale anche al decreto di omologazione della separazione
consensuale, mentre gli Ermellini, con la sentenza n. 12428 del
20.11.1991, hanno chiarito che ben può "l'ipoteca
giudiziale essere iscritta senza che la sentenza di divorzio o di
separazione, ovvero il decreto di omologazione della separazione
consensuale, la prevedano, dal momento che la legge qualifica tali
provvedimenti come titoli per sè validi all'iscrizione attribuendo direttamente
al creditore la relativa facoltà e la valutazione circa la sussistenza del
pericolo di inadempimento".
Pertanto capita che l'ex coniuge, obbligato al
versamento di un assegno
di mantenimento in favore dell'altro coniuge e/o in favore dei
figli, pur avendo sempre provveduto al regolare e puntuale adempimento di
quanto dovuto, si ritrovi, con enorme stupore e rammarico (perché nessun avviso
gli è dovuto all'atto dell'iscrizione pregiudizievole), talvolta addirittura a
distanza di anni, a scoprire che il proprio immobile, semmai l'unico del quale
è titolare, è gravato da un'ipoteca
giudiziale.
Nella prassi, dunque, ben può accadere che un soggetto
venga a conoscenza di tale circostanza proprio nel momento in cui decide di far
ricorso ad un finanziamento e che si veda pertanto negato l'accesso al credito.
Viene da chiedersi a questo punto quali siano i rimedi
laddove il beneficiario dell'assegno rifiuti di concedere il proprio
indispensabile assenso alla cancellazione del vincolo o, peggio ancora, vi
opponga un netto rifiuto anche a fronte di valide proposte quale potrebbe
essere la sostituzione della garanzia reale con una garanzia personale.
Al malcapitato debitore altro non resta se non far
ricorso al rimedio di cui all'art. 2884 c.c. il quale dispone che la
cancellazione deve essere necessariamente eseguita dal conservatore, quando è ordinata
con sentenza passata in giudicato o con un altro provvedimento definitivo
emesso dalle autorità competenti.
In giurisprudenza, seppure non manchino orientamenti
di senso inverso (si veda Trib. Milano sez. X, ord., 25.10.2013), è stato
ribadito, a più riprese, che la natura definitiva del provvedimento che dispone
la cancellazione dell'ipoteca preclude necessariamente la possibilità di
ricorrere all'art. 700 c.p.c., in considerazione del carattere non definitivo,
strumentale e provvisorio della tutela d'urgenza (ex multiis Trib. Nola,
16.01.2014), ammissibile invece nell'ipotesi in cui sia richiesta la
semplice riduzione dell'ipoteca, laddove essa appaia spropositata rispetto
all'entità del credito vantato.
A questo punto cosa resta da fare al non fortunato soggetto
obbligato?
Potrebbe offrire all'ex coniuge un'
"alternativa" all'ipoteca, quale potrebbe essere una garanzia
fideiussoria a prima richiesta che possa validamente sostituire la garanzia
reale. E, se proprio quest'ultimo persiste nell'opporre il suo rifiuto alla
cancellazione, intraprendere un giudizio ordinario, confidando in un
provvedimento che, tenendo nella debita considerazione la garanzia alternativa
offerta, l'affidabilità e correttezza nell'adempimento dell'obbligazione
dimostrate nel corso del tempo, intervenga, supplendo a quel mancato consenso.
Come
chiedere ed ottenerne la cancellazione
Capita, non spessissimo ma, ahimè, qualche volta sì!
Il diritto dell'ex coniuge in favore del quale sia stato stabilito un assegno
di mantenimento porta con sé particolari forme di tutela che
trovano la loro fonte normativa nell'art. 156 c.c. il quale, nel sancire
una serie di garanzie per l'ipotesi di inadempimento dell'assegno
di mantenimento dovuto al coniuge e/o ai figli, ai commi 4 e 5
testualmente recita "Il giudice che pronuncia la separazione può imporre
al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo
che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti
commi e dall'art. 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'art. 2818" e, ancora, nell'ipotesi
di divorzio, nell'art. 8, comma 2 L. n. 898 del 1970.
Ad integrare il contenuto dell'art. 156 c.c. è poi intervenuta
la Corte Costituzionale, la quale con la sentenza del 19.01.1987 n. 5, ha
ulteriormente esteso la portata della norma, riconoscendo il valore di titolo
per l'iscrizione della ipoteca
giudiziale anche al decreto di omologazione della separazione
consensuale, mentre gli Ermellini, con la sentenza n. 12428 del
20.11.1991, hanno chiarito che ben può "l'ipoteca
giudiziale essere iscritta senza che la sentenza di divorzio o di
separazione, ovvero il decreto di omologazione della separazione
consensuale, la prevedano, dal momento che la legge qualifica tali
provvedimenti come titoli per sè validi all'iscrizione attribuendo direttamente
al creditore la relativa facoltà e la valutazione circa la sussistenza del
pericolo di inadempimento".
Pertanto capita che l'ex coniuge, obbligato al
versamento di un assegno
di mantenimento in favore dell'altro coniuge e/o in favore dei
figli, pur avendo sempre provveduto al regolare e puntuale adempimento di
quanto dovuto, si ritrovi, con enorme stupore e rammarico (perché nessun avviso
gli è dovuto all'atto dell'iscrizione pregiudizievole), talvolta addirittura a
distanza di anni, a scoprire che il proprio immobile, semmai l'unico del quale
è titolare, è gravato da un'ipoteca
giudiziale.
Nella prassi, dunque, ben può accadere che un soggetto
venga a conoscenza di tale circostanza proprio nel momento in cui decide di far
ricorso ad un finanziamento e che si veda pertanto negato l'accesso al credito.
Viene da chiedersi a questo punto quali siano i rimedi
laddove il beneficiario dell'assegno rifiuti di concedere il proprio
indispensabile assenso alla cancellazione del vincolo o, peggio ancora, vi
opponga un netto rifiuto anche a fronte di valide proposte quale potrebbe
essere la sostituzione della garanzia reale con una garanzia personale.
Al malcapitato debitore altro non resta se non far
ricorso al rimedio di cui all'art. 2884 c.c. il quale dispone che la
cancellazione deve essere necessariamente eseguita dal conservatore, quando è ordinata
con sentenza passata in giudicato o con un altro provvedimento definitivo
emesso dalle autorità competenti.
In giurisprudenza, seppure non manchino orientamenti
di senso inverso (si veda Trib. Milano sez. X, ord., 25.10.2013), è stato
ribadito, a più riprese, che la natura definitiva del provvedimento che dispone
la cancellazione dell'ipoteca preclude necessariamente la possibilità di
ricorrere all'art. 700 c.p.c., in considerazione del carattere non definitivo,
strumentale e provvisorio della tutela d'urgenza (ex multiis Trib. Nola,
16.01.2014), ammissibile invece nell'ipotesi in cui sia richiesta la
semplice riduzione dell'ipoteca, laddove essa appaia spropositata rispetto
all'entità del credito vantato.
A questo punto cosa resta da fare al non fortunato soggetto
obbligato?
Potrebbe offrire all'ex coniuge un'
"alternativa" all'ipoteca, quale potrebbe essere una garanzia
fideiussoria a prima richiesta che possa validamente sostituire la garanzia
reale. E, se proprio quest'ultimo persiste nell'opporre il suo rifiuto alla
cancellazione, intraprendere un giudizio ordinario, confidando in un
provvedimento che, tenendo nella debita considerazione la garanzia alternativa
offerta, l'affidabilità e correttezza nell'adempimento dell'obbligazione
dimostrate nel corso del tempo, intervenga, supplendo a quel mancato consenso.
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