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giovedì 14 aprile 2016

Assegno di mantenimento: cosa accade se l'ex coniuge dichiara un guadagno inferiore?



Assegno di mantenimento: cosa accade se l'ex coniuge dichiara un guadagno inferiore?
A far da parametro fondante nella determinazione dell'importo esatto del mantenimento è solo il tenore di vita goduto durante il matrimonio

Dichiarazione dei redditi e mantenimento.
Si parla spesso di condizioni e requisiti dell'assegno di mantenimento. Qual è il vero indice della capacità reddituale del coniuge tenuto all'obbligo del versamento del mantenimento a seguito di separazione o di divorzio? Preliminarmente è pacifico affermare che il soggetto su cui grava detto obbligo è solo il coniuge che è beneficiario di un reddito di cifra maggiore. In sede di definizione delle condizioni post matrimonio, qualcuno potrebbe dichiarare un reddito inferiore, ai fini di una corresponsione del mantenimento più esigua. La Cassazione con sentenza n. 6427 dello scorso 4 aprile, ha precisato che la documentazione fiscale che viene presentata non possiede alcun valore decisivo.
I parametri da seguire per la determinazione del giusto ed esatto importo: stile di vita
Nel nostro ordinamento il giudice gode di ampia discrezionalità; e nell'esercizio della sua funzione che spesso si estrinseca in finalità di giustizia equitativa, può decidere a quali elementi di prova attribuire importanza o meno. La decisione del giudice è fondata sull'asserita presunta vincolatività che lo stesso concede ai fatti probanti. Ai fini dell'importo dell'assegno di mantenimento, deve attribuirsi rilevanza al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Assumeranno rilievo i viaggi, le uscite serali, le spese ordinarie e straordinarie e tutto ciò che ruotava attorno alla comunione materiale di vita dei due coniugi interessati. Assume, altresì rilievo il tenore di vita e il patrimonio dell'ex coniuge tenuto al versamento della somma. La dichiarazione dei redditi prodotta in giudizio non trasforma la sua natura fiscale in elemento probatorio. Non possiede, quindi, natura di efficacia vincolante. In realtà, non è necessaria la prova della vera attendibilità o la cosiddetta prova assoluta, in quanto, la funzione della corresponsione dell'assegno non è punitiva, ma solo di giustizia distributiva. Regola le conseguenze, non è una punizione imposta ad uno dei due coniugi. Le regole imposte in sede di dichiarazione, in tale sede non trovano attuazione.

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