Informazioni personali

La mia foto
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).



mercoledì 15 aprile 2015



In caso di separazione si possono prelevare beni dalla casa coniugale?
Sottrarre dei beni dalla casa familiare assegnata all’ex coniuge è reato di appropriazione indebita.
A nessuno fa piacere l’idea di lasciare la casa coniugale senza poter portare via i propri beni (magari appartenuti alla propria famiglia o acquistati col sacrificio del proprio lavoro). Tuttavia, quando il giudice pronuncia la sentenza di separazione, assegnando la casa familiare a uno dei due coniugi [1] (di norma, a chi abiterà stabilmente con la prole), attribuisce sempre l’appartamento insieme a tutti quei beni (mobilio, suppellettili, elettrodomestici) e servizi (si pensi ad esempio all’uso del garage) necessari ad assicurare l’ordinaria organizzazione della vita familiare [2], a prescindere da chi ne sia il proprietario.
Così facendo, la legge vuole garantire ai soggetti che rimangono ad abitare la casa coniugale (il coniuge e/o i figli) la continuità delle abitudini domestiche nel luogo che ha costituito – prima della separazione – l’habitat familiare.
La “casa familiare” è il centro delle consuetudini, degli interessi e degli affetti in cui si esprime e si articola la vita familiare, e si identifica unicamente con quell’immobile che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza coniugale [3].
 Beni esclusi dall’assegnazione
Va da sé che il criterio dell’assegnazione non è esteso:
– alle seconde case (come, ad esempio, l’appartamento al mare o in montagna) e ai beni in esse contenuti, utilizzate in maniera temporanea o saltuaria, e nelle quali la vita domestica non ha carattere continuativo;
– ai beni strettamente personali o quelli che soddisfano le particolari esigenze del coniuge (si pensi ad esempio agli strumenti necessari per la professione o per particolari bisogni di salute): possono essere prelevati dalla casa familiare senza che occorra alcuna specifica autorizzazione dell’ex coniuge né, tantomeno, del magistrato.

Facoltà di diverso accordo
Ciò posto, i coniugi possono redigere, di comune accordo, una lista di beni, specificandone la relativa titolarità o escludendone dal godimento dell’assegnatario alcuni, di norma compresi nell’arredo della casa coniugale [4].

In altre parole, la volontà dei coniugi sulla divisione dei beni prevale su qualsiasi provvedimento del giudici: i coniugi hanno la possibilità di stabilire concordemente che alcuni beni (specie se di proprietà di uno solo di loro) vadano a chi dei due dovrà lasciare la casa.
Tale accordo, in caso di separazione consensuale, può essere inserito nel ricorso per ottenere la separazione o essere stilato in una scrittura separata; potrà anche essere raggiunto in un momento successivo, qualora la separazione, da giudiziale, si trasformi in consensuale.
In caso contrario, invece, rimane fermo il provvedimento di assegnazione secondo le modalità decise dal Tribunale.

Conseguenze del prelievo di beni non autorizzato
È da considerarsi illegittimo il comportamento dell’ex coniuge non assegnatario dell’immobile che porti via oggetti o altri beni dalla casa familiare senza che vi sia stato uno specifico accordo in tal senso. In particolare, non solo, a seguito di una azione in sede civile [5], egli dovrà restituire i beni al legittimo detentore (in virtù del provvedimento di assegnazione del Tribunale) ma, dinanzi ad una denuncia dell’ex, dovrà risponderne anche in sede penale.

Secondo la Cassazione [6], infatti, il coniuge che non prenda di buon grado la pronuncia del giudice e si appropri – prima di lasciare la casa assegnata all’ex – di una serie di beni (oggetti di arredo, suppellettili  o elettrodomestici) si procura un ingiusto profitto e deve rispondere del reato di appropriazione indebita [7].
Stesso principio, tuttavia, vale nel caso opposto: quello cioè in cui il coniuge assegnatario dell’immobile impedisce all’altro di ritirare i propri effetti personali dalla casa familiare.
In tal caso, infatti, sarà il coniuge che rimane in casa a trarre un ingiusto profitto dal godimento di beni esclusi dalla titolarità personale, perché appartenenti all’altro.

Quando è escluso il reato
Attenzione: questo comportamento non è sempre punito dalla legge penale in quanto il reato è escluso se il prelevamento di beni avvenga a danno del coniugenon legalmente separato”, ossia prima della sentenza di separazione [8].
La legge penale, infatti, non punisce alcuni comportamenti (di norma qualificati come reati) quando sono posti in essere tra congiunti, in quanto suppone che esista tra le parti quel sentimento di solidarietà familiare (che i giuristi chiamano affectio familiaris) che costituisce la base della vita matrimoniale.
Ma cosa avviene se la sottrazione dei beni è compiuta dopo che il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati (assegnando la casa a uno dei due), ma non ha ancora pronunciato la sentenza di separazione?
Il problema è stato affrontato in alcune pronunce dalla Cassazione [9] in cui si afferma che, anche in questo caso, il coniuge che ha prelevato i beni non è punibile dalla legge penale  in quanto la causa di separazione non si è conclusa definitivamente con una sentenza.
In parole semplici, il reato non sussiste se il fatto è avvenuto quando la causa di separazione era ancora in corso o quando non era ancora stato omologato il verbale della separazione consensuale; in queste fasi, i coniugi non sono ancora considerati separati dalla legge.

Appare evidente l’inadeguatezza del sistema che finisce col privare di una opportuna tutela penale il coniuge (e/o i figli) assegnatario dell’immobile in una fase (a volte lunga anni) estremamente delicata dei procedimenti di separazione e nella quale, spesso, le parti sono accecate dai reciproci rancori per via del giudizi in corso.
Una interpretazione  (se non una riformulazione) meno restrittiva della norma (che parla di coniuge legalmente separato) di sicuro contribuirebbe ad impedire l’abuso di tale diritto da parte di molte coppie in conflitto, il più delle volte a danno dei figli.
In mancanza, il consiglio rimane sempre quello di ricercare, al momento della separazione, soluzioni condivise (magari avvalendosi di un percorso di mediazione familiare o di diritto collaborativo.
  
 [1] Art. 337 ter cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 7303/83 e Cass. sent. n. 5793/93.
[3] Cass. sent. n. 8667/92.
[4] Cass. sent. n. 5189/98.
[5] Si può ipotizzare, in questi casi, l’esperimento di un’azione esecutiva per la consegna di beni mobili (ai sensi degli artt. 605 e ss. cod. proc. Civ.) o di un’azione di reintegrazione e di manutenzione nel possesso (ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ.) o, ancora, di un giudizio ordinario per il risarcimento del danno (specie nel caso in cui l’assegnatario abbia dovuto ripristinare i beni sottratti alla famiglia acquistandone di nuovi).   
[6] Cass. sent. n. 11276 dell’11.03.13.
[7] L’art. 646 cod. pen. Recita: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni….”.
[8] Art. 649, c. 1, n. 1, cod. pen.
[9] Cass. sent. n. 34866/2011 e n. 46153/13.


Nessun commento:

Posta un commento