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giovedì 16 aprile 2015



Cause di separazione e divorzio: la finanza accede ai conti del coniuge
Dopo l’ultima riforma del processo civile, le indagini tributarie si fanno accedendo all’anagrafe tributaria e a quella dei rapporti finanziari.
 Sempre più facile scovare le bugie dette in giudizio. Il coniuge che tenta di occultare i propri redditi al fine di pagare un assegno di mantenimento più basso all’ex ora deve fare i conti con la nuova possibilità, per la finanza, offerta dall’ultima riforma della giustizia [1], di accedere all’anagrafe tributaria e dei conti correnti: i database del fisco, infatti, consentono di sapere, con millimetrica certezza, quanto l’obbligato ha “nel portafogli”.
 Così, grazie alla legge che ha appena riformato il processo civile, il giudice della separazione o del divorzio può ordinare alle fiamme gialle, nell’ambito delle indagini tributarie, di frugare nei conti correnti del coniuge.
 Attenzione però: se anche è vero che, già prima della riforma intervenuta l’anno scorso, il giudice poteva delegare la polizia tributaria alle verifiche sui redditi e patrimoni dei coniugi/genitori [2], oggi gli uomini del fisco hanno un’arma in più: possono cioè servirsi del database dell’anagrafe tributaria e delle altre banche dati pubbliche, in uso alla P.A., per passare ai raggi X i rapporti bancari, postali e finanziari riguardanti le parti in causa. Insomma: si tratta di accertamenti ben più penetranti.
Una delle prime applicazioni di tale nuova possibilità si ritrova in una ordinanza del Tribunale di Milano emessa lo scorso 3 aprile.
 Gli accertamenti di polizia tributaria sono giustificati anche dal codice civile [3], che ammette indagini nell’interesse dei figli. Pertanto, il giudice della famiglia può disporre indagini di Polizia Tributaria al fine di raccogliere le informazioni necessarie per i provvedimenti in favore della moglie [4] e dei figli [5].
 La riforma della giustizia del 2014 ha introdotto le seguenti modifiche:
 a) ha previsto che nei procedimenti in materia di famiglia il giudice possa accedere alle banche dati tramite i gestori dell’anagrafe tributaria [6];
b) ha esteso le disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia [7];
 c) ha previsto [8] che le informazioni comunicate all’Agenzia Tributaria sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia.

Intestazioni fittizie
Insomma, ora i finanzieri possono trarre informazioni utili sulle possibilità dei coniugi/genitori da anagrafe tributaria, archivio rapporti finanziari, pubblico registro automobilistico ed enti previdenziali. E infatti il giudice ordina alla Finanza di scoprire se la parte in causa ha macchine di valore, carte di credito collegate a conti intestati a terzi o immobili che figurano come di proprietà altrui.

Nell’accertamento dei redditi rientrano non solo le dichiarazioni e le partecipazioni societarie ma anche i depositi bancari negli ultimi tre anni. Saranno i militari a informare il giudice.
 [1] Dl 132/14, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162.
[2] Ai sensi dell’art. 5 comma IX, legge 1 dicembre 1970 n. 898.
[3] Art. 337-ter, comma VI, cod. civ.
[4] Di cui all’art. 5 l. div.
[5] Art. 337-ter cod. civ.
[6] Ai sensi dell’art. 155 quinquies delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ.
[7] Art. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ.
[8] Art. 7 comma IX del d.P.R. 605 del 1973.


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