Cause di
separazione e divorzio: la finanza accede ai conti del coniuge
Dopo l’ultima riforma del processo civile,
le indagini tributarie si fanno accedendo all’anagrafe tributaria e a quella
dei rapporti finanziari.
Sempre più facile scovare le bugie dette in
giudizio. Il coniuge che tenta di occultare i propri redditi al fine di pagare
un assegno di mantenimento più basso all’ex ora deve fare i conti con la
nuova possibilità, per la finanza, offerta dall’ultima riforma della giustizia [1],
di accedere all’anagrafe tributaria e dei conti correnti: i
database del fisco, infatti, consentono di sapere, con millimetrica certezza,
quanto l’obbligato ha “nel portafogli”.
Così, grazie alla legge che ha appena riformato
il processo civile, il giudice della separazione o del divorzio può ordinare
alle fiamme gialle, nell’ambito delle indagini tributarie, di frugare
nei conti correnti del coniuge.
Attenzione però: se anche è vero che, già prima
della riforma intervenuta l’anno scorso, il giudice poteva delegare la polizia
tributaria alle verifiche sui redditi e patrimoni dei coniugi/genitori [2],
oggi gli uomini del fisco hanno un’arma in più: possono cioè servirsi del
database dell’anagrafe tributaria e delle altre banche dati pubbliche, in uso
alla P.A., per passare ai raggi X i rapporti bancari, postali e finanziari
riguardanti le parti in causa. Insomma: si tratta di accertamenti ben più
penetranti.
Una delle prime applicazioni di tale nuova possibilità
si ritrova in una ordinanza del Tribunale di Milano emessa lo scorso 3
aprile.
Gli accertamenti di polizia tributaria sono
giustificati anche dal codice civile [3], che ammette indagini
nell’interesse dei figli. Pertanto, il giudice della famiglia può
disporre indagini di Polizia Tributaria al fine di raccogliere le
informazioni necessarie per i provvedimenti in favore della moglie [4] e
dei figli [5].
La riforma della giustizia del 2014 ha introdotto le
seguenti modifiche:
a) ha previsto che nei procedimenti in materia
di famiglia il giudice possa accedere alle banche dati tramite i gestori
dell’anagrafe tributaria [6];
b) ha esteso le disposizioni speciali in materia di ricerca
dei beni con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia [7];
c) ha previsto [8] che le informazioni
comunicate all’Agenzia Tributaria sono altresì utilizzabili dall’autorità
giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia.
Intestazioni fittizie
Insomma, ora i finanzieri possono trarre informazioni
utili sulle possibilità dei coniugi/genitori da anagrafe tributaria, archivio
rapporti finanziari, pubblico registro automobilistico ed enti previdenziali. E
infatti il giudice ordina alla Finanza di scoprire se la parte in causa ha macchine
di valore, carte di credito collegate a conti intestati a terzi o immobili che
figurano come di proprietà altrui.
Nell’accertamento dei redditi rientrano non solo le
dichiarazioni e le partecipazioni societarie ma anche i depositi bancari negli
ultimi tre anni. Saranno i militari a informare il giudice.
[1] Dl 132/14, convertito in legge 10
novembre 2014 n. 162.
[2] Ai sensi dell’art. 5 comma IX, legge 1 dicembre 1970
n. 898.
[3] Art. 337-ter, comma VI, cod. civ.
[4] Di cui all’art. 5 l. div.
[5] Art. 337-ter cod. civ.
[6] Ai sensi dell’art. 155 quinquies delle disposizioni di
attuazione cod. proc. civ.
[7] Art. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ.
[8] Art. 7 comma IX del d.P.R. 605 del 1973.
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