Informazioni personali

La mia foto
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).



lunedì 9 novembre 2015

LAVORO CON SUOCERO E COGNATO - MOBBING



Mobbing sul lavoro… da parte di suocero e cognato? Scatta il reato di maltrattamenti in famiglia
La Cassazione ritiene integrato il delitto previsto dall’art. 572 c.p. nei rapporti di tipo lavorativo anche se non si può parlare di impresa familiare
di Marina Crisafi – Avere il suocero come datore di lavoro si sa può far nascere problemi, ma se a lui si affianca anche il cognato ed entrambi pongono in essere condotte mobbizzanti nei confronti del dipendente/parente scatta il reato di maltrattamenti in famiglia. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 44589/2015, depositata il 4 novembre scorso (qui sotto allegata), rigettando i ricorsi di suocero e cognato avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino che li aveva condannati a otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 572 c.p.
A detta del giudice di merito, per la lunga serie di atteggiamenti e condotte vessatorie perpetrate in danno del dipendente della loro società (rispettivamente, genero e cognato, degli imputati), i due andavano condannati per maltrattamenti in famiglia, in quanto commessi all’interno di azienda di natura parafamiliare.
Per piazza Cavour, la corte ha ragione.
Il delitto di maltrattamenti previsto dall’art. 572 c.p. hanno affermato i giudici della sesta sezione, infatti, “può trovare applicazione nei rapporti di tipo lavorativo all'indefettibile condizione che sussista il presupposto della parafamiliarità, intesa come sottoposizione di una persona alla autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie e comuni alle comunità familiari, nonché di affidamento, fiducia e soggezione del sottoposto rispetto all'azione di chi ha la posizione di supremazia”.
E ben possono le pratiche di mobbing perpetrate ai danni del lavoratore integrare il delitto de qua esattamente alle stesse condizioni, ossia quando il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma la natura parafamiliare sopradescritta. Perché anche se il reato di cui all’art. 572 c.p., ha precisato la S.C., non costituisce la tutela penale del c.d. “mobbing lavorativo”, il quale ove dante luogo a condotte autonomamente punibili (ingiurie, diffamazione, minacce, ecc.) trova nelle corrispondenti figure di reato il relativo presidio, tuttavia, la peculiarità del caso di specie abilita all’uso del termine “panfamiliare”, idoneo a definire i rapporti tra le parti.
L’azienda in cui la persona offesa aveva trovato ingresso era infatti di piccole dimensioni, a conduzione familiare e gestita dagli imputati. E le condizioni di lavoro dell’uomo, una volta diventato “affine” erano peggiorate (essendo discriminato rispetto ai colleghi, subendo continui ed esagerati rimproveri, pubbliche denigrazioni, aggravamenti degli orari di lavoro), e, infine, degenerate del tutto, a seguito della separazione con la moglie (figlia di uno degli imputati), portando al licenziamento per giusta causa.
Nessun dubbio, dunque, per la Cassazione che la “parabola lavorativa” in esame sia connotata da una “inestricabile commistione tra aspetti natura lavorativa e familiare” conducendo, per questa via, a concludere che “pur non ricorrendo le condizioni formali di sussistenza dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., il rapporto di lavoro - imposto al dipendente - fosse di natura più che parafamiliare e come anticipato addirittura panfamiliare, come tale pienamente compatibile con la ritenuta applicabilità dell'art. 572 c.p.”.



lunedì 19 ottobre 2015

ALIENAZIONE PARENTALE.



La Sapienza lancia l'allarme Pas: aumentano i casi di alienazione parentale

Mamma non vuole che ti parli. Papà dice che non devo vederti. E in mezzo, loro i figli, vittime di quelli che gli esperti chiamano “rifiuti immotivati”.

I casi di rifiuto o alienazione parentale (Pas) sono in aumento.

Nelle separazioni altamente conflittuali sembra essere frequente il rifiuto di un genitore senza alcuna motivazione, in assenza di abuso o maltrattamento e dunque indotto. Di recente in una ricerca condotta sul territorio romano su famiglie in separazioni altamente conflittuali sono state riscontrate nel 12% dei casi situazioni di alienazione parentale; individuate anche alcune manifestazioni di disagio peculiari nei figli che rifiutano un genitore: diminuzione della stima di sé, depressione, problemi di identità, sintomi psicosomatici e problematiche affettive, perché “mettere un figlio contro l’altro genitore è come mettere il figlio contro se stesso”.

Lo studio. Il fenomeno del rifiuto genitoriale riguarda prevalentemente figli tra i 7 e gli 11 anni. Lo studio presentato ha riguardato 60 famiglie che stanno affrontando procedimenti di separazione giudiziale ad alto conflitto, in cui il giudice ha disposto un’indagine specialistica attraverso l’intervento di un consulente tecnico di ufficio per valutare le personalità di genitori e figli. Le famiglie sono state reclutate attraverso un campione casuale di 10 Consulenti tecnici d’ufficio estratti dall’elenco del Tribunale Ordinario di Roma, in base ai seguenti requisiti: separazione giudiziale con contesa sull’affidamento del figlio; presenza di un rifiuto immotivato di un minore nei confronti del genitore e interruzione delle frequentazioni genitore-figlio da almeno 3 mesi; assenza di abuso o maltrattamento del figlio da parte del genitore rifiutato; assenza di violenza domestica. Su 60 famiglie, in 30 è presente il rifiuto del figlio ad incontrare l’altro genitore. I genitori hanno un’età media tra i 40 e i 45 anni; il tipo di affidamento prevalente al momento di svolgimento della Ctu era condiviso.

L'ansia. Il genitore prevalentemente rifiutato è il padre, ma il dato va considerato in relazione a quello relativo al collocamento prevalente che indica che il minore è più frequentemente presso la madre. I padri vivono prevalentemente soli mentre le madri hanno una percentuale più alta di nuclei composti da nuovo partner e figli. Per le madri, a più alti livelli di ansia corrisponde una maggiore probabilità di presenza di rifiuto. «Dal punto di vista giuridico - osserva l’avvocato Rossi - il fenomeno sta acquistando sempre più una diffusione trasversale, è preoccupante per le dimensioni assunte e per la difficoltà di individuare la soluzione più incisiva e rapida. Il rifiuto immotivato di un figlio a frequentare il genitore separato conduce a una disfunzione relazionale con effetti devastanti nella sfera della corretta crescita psicofisica. Viene posta in discussione l'attuazione del principio della cogenitorialità e si assiste a comportamenti illegittimi da parte del figlio nei confronti del genitore rifiutato o di violazione reiterata dei provvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria. Purtroppo dobbiamo constatare l’inesistenza di uno strumento processuale efficace, il più delle volte ogni rimedio predisposto si dimostra inadatto al raggiungimento dello scopo, cioè quello di ripristinare la relazione genitore rifiutato/figlio».

martedì 6 ottobre 2015

EX MOGLIE CONVIVE



Ex moglie convive con un altro uomo: no al mantenimento
Cass. ord. n. 17856 del 09/09/2015 stabilisce i caratteri della nuova convivenza che escludono il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento.
Ex coniuge convive con nuovo partner
In virtù di oramai consolidati orientamenti giurisprudenziali, l' ordinanza n. 17856 del 09 settembre 2015, non ha fatto altro che confermare e dare una risposta ancora più concreta agli attuali conflitti in materia di relazioni familiari. Si afferma che la convivenza more uxorio del coniuge separato con altro partner, non dà spazio al versamento dell'assegno di mantenimento a suo favore. Affinché l'erogazione dell'assegno di mantenimento sia annullato, è necessario che la relazione dell'ex coniuge col nuovo partner abbia i normali requisiti richiesti per la costituzione di una famiglia di fatto; dunque, devono esserci continuità e stabilità, concetti che oramai godono di un'ampia riconoscenza sociale. 
Il caso: ex moglie convive con un nuovo partner. Ci sono i presupposti per l'assegno di mantenimento?
Nel caso di specie, il marito aveva proposto ricorso contro il decreto che confermava il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie, legata di fatto ad un'altra persona e con la medesima convivente. Il ragionamento della Cassazione fa perno sulla libertà di scelta e sulla capacità di autodeterminazione di una persona adulta. Nell'ottica dell'attuale contesto socio-culturale, risulta ragionevole pensare alla fine di un matrimonio come la fine degli obblighi assistenziali, soprattutto se non viene ravvisato un evidente bisogno (come in questo caso). Ritenere esistenti ed ancora operativi i principi in materia di solidarietà matrimoniale, risulta aberrante, così come risulta contrario al senso etico, voler mantenere in piedi due famiglie parallelamente, per le sole ragioni economiche. In alcuni casi, la Cassazione ha sicuramente assunto un atteggiamento  più rigido, come nel caso del coniuge quasi costretto al versamento dell'assegno di mantenimento, ma ad un'attenta analisi, si evidenzia la diversità dei valori sottesi alle decisioni degli ermellini. Ed è questa la ratio principale in virtù della quale, nel caso dell'ex coniuge convivente con un nuovo partner, non possa darsi luogo ad una riduzione del mantenimento.


mercoledì 30 settembre 2015

VERSAMENTI SALTUARI DA PARTE DEL PADRE.



Non bastano i versamenti saltuari in favore del figlio per assolvere il padre dalla violazione degli obblighi di assistenza
La Cassazione boccia le tesi dei giudici di merito. Ai fini dell'esclusione del reato, il giudice dovrà verificare in concreto lo stato di bisogno del bambino per tutto il periodo d'inadempienza

Non sono idonee ad escludere il reato previsto dall'art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) le sole sporadiche e saltuarie contribuzioni che il genitore abbia versato al figlio minore, poiché deve essere valutato il costante inadempimento dell'interessato al suo dovere contributivo, persistente in un ampio arco temporale, nonché la permanenza dello stato di bisogno del bambino per tutto il periodo contestato. 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 39165/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso presentato da una donna contro il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Genova che assolveva il padre di suo figlio dal reato contestatogli ex art. 570 c.p., per l'abbandono morale e materiale in danno del figlio minore sviluppatosi dal 1991 sino alla data della pronuncia (2014). 
I giudici del gravame avevano ritenuto decisive per l'assoluzione, alcune contribuzioni saltuarie e di modesta entità che l'imputato aveva versato nei confronti del bambino. 

Tuttavia, gli Ermellini sono di contrario avviso ed accolgono il ricorso della madre. 
Precisano i giudici che il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, contestato all'interessato "si realizza nell'ipotesi di omessa contribuzione in favore del minore, pur in assenza di una specifica dimostrazione dello stato di bisogno, poiché tale condizione deriva dall'impossibilità del creditore di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza, salva la possibilità dell'obbligato di dimostrare, in senso opposto, la diretta accessibilità di questi a mezzi di sostentamento autonomi".  

Nel caso di specie, il reato non può essere ritenuto insussistente valutando che sporadici versamenti siano adeguati ad escludere in concreto lo stato di bisogno del bambino.  
Neppur può valere la considerazione che la madre e i suoi parenti abbiano contribuito a scongiurare lo stato di indigenza del minore, atteso che l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori e l'intervento di uno dei due, o di terzi, essendo volontario ed eventuale, non esonera l'obbligato inadempiente dalla responsabilità penale.

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei figli destinatari di tali mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitore a contribuire al loro mantenimento. 
È principio pacifico che il reato di cui all'art. 570 c.p., secondo comma, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazioni dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore. 
Per escludere la sussistenza del reato, sarebbe stato necessario accertare una impossibilità ad adempiere del padre, non dovuta ad una sua condotta volontaria, una verifica che non è avvenuta nel caso in esame. 
Pertanto, la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata per un nuovo giudizio al giudice competente. 






lunedì 28 settembre 2015

PERDE L'AFFIDO LA MAMMA CHE LASCIA FIGLIO E MARITO PER ANDARE CON L'AMANTE

In tema di affidamento del minore, nello scegliere il genitore collocatario più idoneo, tenendo in considerazione l'interesse preminente del minore, si deve avere riguardo anche alle consuetudini di vita già acquisite dal minore medesimo. 
 
Lo precisa la Corte d'Appello di Lecce, sezione civile, con la sentenza n. 171/2015 sul gravame proposto da una donna per rivendicare l'affidamento esclusivo della figlia convivente con il padre, nonché per contestare l'addebito della separazione nei suoi confronti. 
In aggiunta al collocamento della figlia presso di lei, la donna ha richiesto ai giudici l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa coniugale e un congruo assegno di mantenimento. 
 
I giudici, tuttavia, negano alla donna le richieste avanzate, considerando che costei aveva abbandonato il marito e la figlia a causa di una relazione extraconiugale. 
 
È questa la vicenda che i giudici considerano determinante per la separazione, in quanto la ricorrente, ancora sposata e senza che vi fossero litigi tra lei e l'ex, aveva intrapreso una relazione fuori dal matrimonio culminata nella nascita di un figlio.
Questo aveva inevitabilmente portato alla separazione e alla convivenza di lei con la nuova famiglia. 
 
All'epoca dei fatti, la figlia aveva sette anni e si è ritrovata a vivere con il padre, con il quale ha sempre intrattenuto un ottimo rapporto. 
Ancora, sono prive di fondamento le rimostranze della madre, che riteneva di aver incontrato spesso la bambina interessandosi a lei, mentre invece risultava che la piccola veniva costantemente affidata alle cure del padre e dei nonni materni. 
 
Rigettate, dunque, le richieste di parte attrice: gli anni trascorsi hanno segnato un solco nei rapporti tra lei e la figlia e decidere di affidare alla donna la bambina, ormai adolescente, finirebbe inevitabilmente per stravolgere i suoi consolidati equilibri di vita.