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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).



lunedì 19 ottobre 2015

ALIENAZIONE PARENTALE.



La Sapienza lancia l'allarme Pas: aumentano i casi di alienazione parentale

Mamma non vuole che ti parli. Papà dice che non devo vederti. E in mezzo, loro i figli, vittime di quelli che gli esperti chiamano “rifiuti immotivati”.

I casi di rifiuto o alienazione parentale (Pas) sono in aumento.

Nelle separazioni altamente conflittuali sembra essere frequente il rifiuto di un genitore senza alcuna motivazione, in assenza di abuso o maltrattamento e dunque indotto. Di recente in una ricerca condotta sul territorio romano su famiglie in separazioni altamente conflittuali sono state riscontrate nel 12% dei casi situazioni di alienazione parentale; individuate anche alcune manifestazioni di disagio peculiari nei figli che rifiutano un genitore: diminuzione della stima di sé, depressione, problemi di identità, sintomi psicosomatici e problematiche affettive, perché “mettere un figlio contro l’altro genitore è come mettere il figlio contro se stesso”.

Lo studio. Il fenomeno del rifiuto genitoriale riguarda prevalentemente figli tra i 7 e gli 11 anni. Lo studio presentato ha riguardato 60 famiglie che stanno affrontando procedimenti di separazione giudiziale ad alto conflitto, in cui il giudice ha disposto un’indagine specialistica attraverso l’intervento di un consulente tecnico di ufficio per valutare le personalità di genitori e figli. Le famiglie sono state reclutate attraverso un campione casuale di 10 Consulenti tecnici d’ufficio estratti dall’elenco del Tribunale Ordinario di Roma, in base ai seguenti requisiti: separazione giudiziale con contesa sull’affidamento del figlio; presenza di un rifiuto immotivato di un minore nei confronti del genitore e interruzione delle frequentazioni genitore-figlio da almeno 3 mesi; assenza di abuso o maltrattamento del figlio da parte del genitore rifiutato; assenza di violenza domestica. Su 60 famiglie, in 30 è presente il rifiuto del figlio ad incontrare l’altro genitore. I genitori hanno un’età media tra i 40 e i 45 anni; il tipo di affidamento prevalente al momento di svolgimento della Ctu era condiviso.

L'ansia. Il genitore prevalentemente rifiutato è il padre, ma il dato va considerato in relazione a quello relativo al collocamento prevalente che indica che il minore è più frequentemente presso la madre. I padri vivono prevalentemente soli mentre le madri hanno una percentuale più alta di nuclei composti da nuovo partner e figli. Per le madri, a più alti livelli di ansia corrisponde una maggiore probabilità di presenza di rifiuto. «Dal punto di vista giuridico - osserva l’avvocato Rossi - il fenomeno sta acquistando sempre più una diffusione trasversale, è preoccupante per le dimensioni assunte e per la difficoltà di individuare la soluzione più incisiva e rapida. Il rifiuto immotivato di un figlio a frequentare il genitore separato conduce a una disfunzione relazionale con effetti devastanti nella sfera della corretta crescita psicofisica. Viene posta in discussione l'attuazione del principio della cogenitorialità e si assiste a comportamenti illegittimi da parte del figlio nei confronti del genitore rifiutato o di violazione reiterata dei provvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria. Purtroppo dobbiamo constatare l’inesistenza di uno strumento processuale efficace, il più delle volte ogni rimedio predisposto si dimostra inadatto al raggiungimento dello scopo, cioè quello di ripristinare la relazione genitore rifiutato/figlio».

martedì 6 ottobre 2015

EX MOGLIE CONVIVE



Ex moglie convive con un altro uomo: no al mantenimento
Cass. ord. n. 17856 del 09/09/2015 stabilisce i caratteri della nuova convivenza che escludono il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento.
Ex coniuge convive con nuovo partner
In virtù di oramai consolidati orientamenti giurisprudenziali, l' ordinanza n. 17856 del 09 settembre 2015, non ha fatto altro che confermare e dare una risposta ancora più concreta agli attuali conflitti in materia di relazioni familiari. Si afferma che la convivenza more uxorio del coniuge separato con altro partner, non dà spazio al versamento dell'assegno di mantenimento a suo favore. Affinché l'erogazione dell'assegno di mantenimento sia annullato, è necessario che la relazione dell'ex coniuge col nuovo partner abbia i normali requisiti richiesti per la costituzione di una famiglia di fatto; dunque, devono esserci continuità e stabilità, concetti che oramai godono di un'ampia riconoscenza sociale. 
Il caso: ex moglie convive con un nuovo partner. Ci sono i presupposti per l'assegno di mantenimento?
Nel caso di specie, il marito aveva proposto ricorso contro il decreto che confermava il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie, legata di fatto ad un'altra persona e con la medesima convivente. Il ragionamento della Cassazione fa perno sulla libertà di scelta e sulla capacità di autodeterminazione di una persona adulta. Nell'ottica dell'attuale contesto socio-culturale, risulta ragionevole pensare alla fine di un matrimonio come la fine degli obblighi assistenziali, soprattutto se non viene ravvisato un evidente bisogno (come in questo caso). Ritenere esistenti ed ancora operativi i principi in materia di solidarietà matrimoniale, risulta aberrante, così come risulta contrario al senso etico, voler mantenere in piedi due famiglie parallelamente, per le sole ragioni economiche. In alcuni casi, la Cassazione ha sicuramente assunto un atteggiamento  più rigido, come nel caso del coniuge quasi costretto al versamento dell'assegno di mantenimento, ma ad un'attenta analisi, si evidenzia la diversità dei valori sottesi alle decisioni degli ermellini. Ed è questa la ratio principale in virtù della quale, nel caso dell'ex coniuge convivente con un nuovo partner, non possa darsi luogo ad una riduzione del mantenimento.


mercoledì 30 settembre 2015

VERSAMENTI SALTUARI DA PARTE DEL PADRE.



Non bastano i versamenti saltuari in favore del figlio per assolvere il padre dalla violazione degli obblighi di assistenza
La Cassazione boccia le tesi dei giudici di merito. Ai fini dell'esclusione del reato, il giudice dovrà verificare in concreto lo stato di bisogno del bambino per tutto il periodo d'inadempienza

Non sono idonee ad escludere il reato previsto dall'art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) le sole sporadiche e saltuarie contribuzioni che il genitore abbia versato al figlio minore, poiché deve essere valutato il costante inadempimento dell'interessato al suo dovere contributivo, persistente in un ampio arco temporale, nonché la permanenza dello stato di bisogno del bambino per tutto il periodo contestato. 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 39165/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso presentato da una donna contro il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Genova che assolveva il padre di suo figlio dal reato contestatogli ex art. 570 c.p., per l'abbandono morale e materiale in danno del figlio minore sviluppatosi dal 1991 sino alla data della pronuncia (2014). 
I giudici del gravame avevano ritenuto decisive per l'assoluzione, alcune contribuzioni saltuarie e di modesta entità che l'imputato aveva versato nei confronti del bambino. 

Tuttavia, gli Ermellini sono di contrario avviso ed accolgono il ricorso della madre. 
Precisano i giudici che il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, contestato all'interessato "si realizza nell'ipotesi di omessa contribuzione in favore del minore, pur in assenza di una specifica dimostrazione dello stato di bisogno, poiché tale condizione deriva dall'impossibilità del creditore di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza, salva la possibilità dell'obbligato di dimostrare, in senso opposto, la diretta accessibilità di questi a mezzi di sostentamento autonomi".  

Nel caso di specie, il reato non può essere ritenuto insussistente valutando che sporadici versamenti siano adeguati ad escludere in concreto lo stato di bisogno del bambino.  
Neppur può valere la considerazione che la madre e i suoi parenti abbiano contribuito a scongiurare lo stato di indigenza del minore, atteso che l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori e l'intervento di uno dei due, o di terzi, essendo volontario ed eventuale, non esonera l'obbligato inadempiente dalla responsabilità penale.

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei figli destinatari di tali mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitore a contribuire al loro mantenimento. 
È principio pacifico che il reato di cui all'art. 570 c.p., secondo comma, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazioni dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore. 
Per escludere la sussistenza del reato, sarebbe stato necessario accertare una impossibilità ad adempiere del padre, non dovuta ad una sua condotta volontaria, una verifica che non è avvenuta nel caso in esame. 
Pertanto, la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata per un nuovo giudizio al giudice competente. 






lunedì 28 settembre 2015

PERDE L'AFFIDO LA MAMMA CHE LASCIA FIGLIO E MARITO PER ANDARE CON L'AMANTE

In tema di affidamento del minore, nello scegliere il genitore collocatario più idoneo, tenendo in considerazione l'interesse preminente del minore, si deve avere riguardo anche alle consuetudini di vita già acquisite dal minore medesimo. 
 
Lo precisa la Corte d'Appello di Lecce, sezione civile, con la sentenza n. 171/2015 sul gravame proposto da una donna per rivendicare l'affidamento esclusivo della figlia convivente con il padre, nonché per contestare l'addebito della separazione nei suoi confronti. 
In aggiunta al collocamento della figlia presso di lei, la donna ha richiesto ai giudici l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa coniugale e un congruo assegno di mantenimento. 
 
I giudici, tuttavia, negano alla donna le richieste avanzate, considerando che costei aveva abbandonato il marito e la figlia a causa di una relazione extraconiugale. 
 
È questa la vicenda che i giudici considerano determinante per la separazione, in quanto la ricorrente, ancora sposata e senza che vi fossero litigi tra lei e l'ex, aveva intrapreso una relazione fuori dal matrimonio culminata nella nascita di un figlio.
Questo aveva inevitabilmente portato alla separazione e alla convivenza di lei con la nuova famiglia. 
 
All'epoca dei fatti, la figlia aveva sette anni e si è ritrovata a vivere con il padre, con il quale ha sempre intrattenuto un ottimo rapporto. 
Ancora, sono prive di fondamento le rimostranze della madre, che riteneva di aver incontrato spesso la bambina interessandosi a lei, mentre invece risultava che la piccola veniva costantemente affidata alle cure del padre e dei nonni materni. 
 
Rigettate, dunque, le richieste di parte attrice: gli anni trascorsi hanno segnato un solco nei rapporti tra lei e la figlia e decidere di affidare alla donna la bambina, ormai adolescente, finirebbe inevitabilmente per stravolgere i suoi consolidati equilibri di vita. 

sabato 18 aprile 2015



Nonni e diritto di visita sui nipoti: entro che limiti?
Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti non è assoluto e incondizionato: se il minore esprime un disagio la decisione del giudice deve tenerne conto al fine di garantirgli una crescita equilibrata e serena.
 Ci sono nonni amati dai nipoti come se fossero dei secondi genitori ed altri che, per le più svariate ragioni, vengono guardati dai più piccoli come parenti a cui far visita, nel migliore dei casi, in poche occasioni. Le ragioni possono essere tante: la distanza, il difficile rapporto tra nonni, generi e nuore (se non, a volte, tra i primi e gli stessi figli), problemi di salute, la separazione in atto tra i genitori dei bambini.
 La legge, però, riconosce a ciascun minore il diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale [1]. Cosa fare allora quando tali rapporti vengono in qualche modo ostacolati?
 In tal caso, i nonni sono privilegiati rispetto ad ogni altro familiare (ad esempio gli zii) in quanto hanno la possibilità di rivolgersi in prima persona al giudice per veder adottare dei provvedimenti tesi a favorire la frequentazione dei nipoti [2], (ne abbiamo parlato in questi articoli: Ostacoli alle visite ai nipoti: ora i nonni possono rivolgersi al Tribunale) e Nonni: quali modalità di visita dei nipoti e interferenze dei genitori. Ma tale diritto incontra dei limiti. Quali?
 Ci aiuta a capirlo una recente pronuncia della Cassazione [3].
In particolare, la Suprema Corte chiarisce che il diritto dei più piccoli a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti non deve essere letto come il riconoscimento di un autonomo diritto di visita da parte dei nonni; esso rappresenta, invece, una condizione che obbliga il giudice a svolgere una adeguata indagine e valutazione nel momento in cui debba decidere quali decisioni assumere nel prioritario interesse del bambino, tenendo in debito conto anche la volontà eventualmente espressa da quest’ultimo.
 La vicenda
Per meglio comprendere la pronuncia della Suprema corte è bene fare riferimento alla vicenda concreta, riguardante una bimba di 8 anni rimasta orfana della madre. Il padre della bambina ne aveva ostacolato la frequentazione con la nonna materna e quest’ultima si rivolgeva al tribunale per veder riconosciuto il suo diritto di visita sulla piccola. La bambina però esprimeva la inequivoca volontà di non voler intrattenere rapporti con la nonna in quanto legava la sua figura al doloroso ricordo della malattia della mamma. I giudici, sulla base di quanto dichiarato dalla minore, respingevano la domanda della donna. Questa ricorreva quindi in Cassazione, ritenendo che le dichiarazioni rese dalla nipote fossero inattendibili e che fosse necessaria una preventiva indagine sulla capacità di discernimento della bambina (vista la sua età).
La pronuncia in esame fornisce importanti chiarimenti su due fronti:
– quello relativo alla valutazione circa la capacità del minore ascoltato dal giudice di comprendere la portata e il significato di quanto afferma (cosiddetto discernimento)
– e quello del diritto o meno dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti.
A riguardo, la Suprema corte precisa che l’idoneità e l’attendibilità delle dichiarazioni di un minore non possono essere messe in discussione sulla base del semplice dato oggettivo dell’età, qualora dal loro contenuto e dalla relazione dei servizi sociali non emerga che la volontà del bambino sia stata forzata o suggestionata in alcun modo.
Il giudice, quindi, è libero di valutare la capacità di discernimento [4] del minore anche se abbia meno di 12 anni, senza richiedere uno specifico accertamento tecnico a riguardo.
Il dato anagrafico ha semmai rilievo qualora sia univocamente indicativo in tal senso: ad esempio se si tratti di un minore in età prescolare. Al contrario, nel caso di bambini che frequentano la scuola, l’incapacità al discernimento non può essere presunta, poiché essi sono in grado di comprendere il valore e la portata delle proprie dichiarazioni.
Violazione del diritto di visita
La Corte evidenzia, inoltre, come se da un lato è vero che i minori hanno diritto di intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti, da tale norma non scaturisce una vera e propria pretesa azionabile in giudizio da parte dei nonni, ma solo un ulteriore criterio che il magistrato deve tenere in debita considerazione nel momento in cui è chiamato ad adottare dei provvedimenti riguardanti la vita del minori.
In altre parole, il giudice non dovrà più tenere conto nelle sue decisioni del tempo che i minori debbano trascorrere con i soli genitori, ma anche con gli altri componenti di ciascun ramo genitoriale (in primis i nonni), sempre che, tuttavia, che ciò non risulti dannoso per il bambino.
D’altronde ciò emerge dalla stessa lettura della noma [3] che, nel riconoscere ai nonni (cui sia impedito l’esercizio del diritto di mantenere con i nipoti rapporti significativi) la possibilità di ricorrere al Tribunale, prevede anche che la finalità di tale azione consista nell’adottare i “provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.
In buona sostanza, va sempre data priorità al benessere del bambino e ad una sua crescita serena ed equilibrata. Perciò, nel caso (come quello in esame) in cui sia lo stesso minore a manifestare con convincimento (anche in contesti estranei a quello giudiziario) la volontà di evitare –almeno in quel momento- rapporti con i nonni , il giudice non può che decidere nel senso di non forzare una frequentazione percepita dal minore come dolorosa.

A ciò ci sentiamo, tuttavia, di aggiungere quanto mai opportuno sia che i genitori si impegnino a non strumentalizzare a proprio vantaggio (perché magari vivono un contrasto con i nonni) circostanze oggettive, a volte dolorose per i loro figli; certamente il desiderio di un nonno – così come di ogni figura vicina la bambino – di prendersi cura di un nipote non può che essere un fattore di arricchimento nella vita di un minore. Compito del genitore è quello di saper andare al di là dei propri risentimenti favorendo, nel bene dei più piccoli, il ricongiungimento familiare.
In pratica
Non esiste un diritto assoluto di visita da parte dei nonni verso i nipoti ma esso è sempre finalizzato a garantire al bambino una crescita serena ed equilibrata. Pertanto, ove emerga – anche attraverso l’ascolto del bambino – che le visite tra nonni e nipoti possano turbarne uno sviluppo sereno ed equilibrato, la domanda dei nonni non potrà essere accolta.
[1] Art. 337 ter, 1° c. cod.civ.
[2] Art. 317 bis cod. civ.
[3] Cass. sent.n. 752/15, del 19.01.15.
[4] Art. 336 bis cod. civ.: “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato”.